IUS AEDIFICANDI

*Cassazione, sentenza 12 novembre 2015, n. 23130, sez. II civile

PROPRIETÀ – Inerenza dello “ius aedificandi” – Conseguenze – Circolazione separata dei diritti edificatori – Condizioni e limiti – Fattispecie.

 

Lo “ius aedificandi” trova fonte nel diritto di proprietà, del quale rappresenta una facoltà ex art. 832 c.c., sicché i diritti edificatori possono assumere autonoma rilevanza solo in quanto siano oggetto di un’apposita convenzione stipulata dal proprietario dell’area cui accedono; in assenza di tale convenzione, il trasferimento della proprietà del terreno (nella specie, per espropriazione forzata) comporta anche il trasferimento della capacità edificatoria attuale (nella specie, volumetria edificabile connessa a un piano di lottizzazione).

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