LA FORMA DEL PATTO PARASOCIALE RELATIVO A MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO

*Cass. 1° giugno 2017, n. 13877

La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza 1° giugno 2017, n. 13877, chiarisce che il patto parasociale volto a modificare lo statuto di una s.r.l. per consentire la nomina di un amministratore (unico) non socio non richiede la forma pubblica.
Nel caso in esame, un socio si era opposto alla nomina di un amministratore estraneo alla compagine sociale in forza di delibera assunta a seguito dell’impegno contenuto in un patto parasociale non rivestente la forma dell’atto pubblico.
Il ricorrente aveva sostenuto la violazione dell’art. 1351, c.c., ricostruendo il rapporto fra patto parasociale e modifica statutaria in termini di rapporto fra contratto preliminare e negozio definitivo, quest’ultimo richiedente la forma pubblica ai sensi dell’art. 2480, c.c.
La Corte rileva come manchi, nella ricostruzione del ricorrente, l’indicazione delle ragioni che deporrebbero a suffragio di questa qualificazione; né il tenore del patto in questione risulta esprimere, in via diretta o anche solo indiretta, una simile qualificazione. Indicazione che sarebbe stata invece necessaria tenuto conto del fatto che «è principio comunemente ricevuto che i patti parasociali debbono essere tenuti distinti dagli atti di estrinsecazione e realizzazione dell’organizzazione societaria, quali appunto quelli di modificazione del contratto sociale, giacché i patti parasociali propriamente attengono non al piano organizzativo dell’ordinamento sociale, bensì a quello dei rapporti interindividuali tra titolari di partecipazioni societarie».
Invero, al di là di alcuni dati testuali che fanno propendere per la libertà di forme (si veda, ad esempio, l’art. 2341-bis, c.c., che si riferisce a «patti, in qualunque forma stipulati»), v’è comunque da considerare come la qualificazione del patto parasociale – che è volto a regolare i rapporti fra i soci contraenti – come contratto preliminare in rapporto ad un negozio definitivo che sarebbe costituito da un atto organizzativo della società (nella specie, una delibera modificativa dell’atto costitutivo) si scontri, anche sotto il profilo dell’esecuzione in forma specifica ex art. 2932, c.c., con la “terzietà” del soggetto (appunto, la società) che sarebbe destinatario degli effetti (v., al riguardo, Cass. 2 agosto 2012, n. 13904, in Giur. comm., 2014, II, 458, con nota di GROSSO, Il contratto preliminare di “trasformazione” di una società di persone in una società di capitali: in tale occasione la Suprema Corte ha affermato come il contratto preliminare di trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, stipulato tra i soci, è insuscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., in quanto esso prelude non ad un contratto definitivo, ma ad un atto unilaterale interno dell’organismo societario e, pertanto, il Giudice sarebbe chiamato non già a decidere sul contrasto tra le parti, ma a sostituirsi alla stessa decisione interna societaria ed all’indefettibile procedimento di cui agli art. 2500 e 2500 ter c.c.).

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