Ordinanza 24 febbraio 2015 n. 3713
La Cassazione ha contemplato la vendita in blocco con esclusione del diritto di prelazione sull’immobile, che ai sensi degli artt. 38 e 39 l. 27 luglio 1978 n. 392, si costituisce a favore del conduttore di immobile non abitativo.
La Corte precisa che “affinché ricorra la vendita in blocco, non è indispensabile che la vicenda traslativa riguardi l’intero edificio in cui è compreso quello locato ma è sufficiente che i vari beni alienati, tra loro confinanti, costituiscano un unicum e siano venduti (…) non come una pluralità di immobili casualmente appartenenti ad un unico proprietario e ceduti (o cedendi) a un soggetto diverso da colui che conduce in locazione uno di essi, ma come complesso unitario, costituente un quid diverso dalla mera somma delle singole unità immobiliari”.
Un’ordinanza, che conferma un orientamento giurisprudenziale passato, che in materia di vendita in blocco affermava che: “la vendita in blocco riguarda una pluralità di immobili, compreso quello locato, che – in base a elementi di natura oggettiva – risultino strutturalmente e funzionalmente collegati in modo da costituire una entità patrimoniale diversa dai singoli immobili”; diversamente, si sarebbe configurato una vendita cumulativa (in relazione alla quale spetta al conduttore il diritto di prelazione o il riscatto) qualora “gli immobili posti in vendita anche se con un unico atto e a prezzo complessivo conservino la loro individualità e formino oggetto di distinti trasferimenti seppure occasionalmente collegati” (Cass. Civ., 19/03/2009 n. 6652).