*Cassazione, 18 febbraio 2016, n. 3184
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 18 febbraio 2016, n. 3184 (1), si è pronunciata, tra l’altro, riguardo al valore giuridico della accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto (ex art. 1264 c.c.), ove per valore giuridico si intendono le ricadute pratiche dell’accettazione nell’ambito del rapporto obbligatorio.
La sentenza, discostandosi espressamente dall’orientamento dottrinario contrario, qualifica come semplice presa di conoscenza – mera dichiarazione di scienza – la accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto, in quanto l’ accettazione da parte del debitore ceduto è dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito.