Quesito Civilistico n. 48-2020/C. L’accettazione dell’incarico di esecutore testamentario
Risposta del 23 aprile 2020
Si chiedono chiarimenti sull’accettazione dell’incarico dell’esecutore testamentario e in particolare di conoscere se rientra tra le competenze del notaio anche il ricevimento dell’accettazione della carica dell’esecutore testamentario oppure se trattasi invece di competenza esclusiva del Cancelliere del Tribunale.
La risposta al quesito è nei seguenti termini: non rientra tre le competenze del notaio anche il ricevimento dell’accettazione della carica dell’esecutore testamentario, trattandosi di competenza esclusiva del Cancelliere del Tribunale.
A tanto valgono e conducono le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, premesso che «nei confronti del nominato che non abbia ancora accettato qualsiasi interessato può esperire actio interrogatoria (art. 702, co. 3, c.c.)» [1], bisogna considerare che «perché la nomina abbia effetto e quindi per il perfezionamento della fattispecie, è necessaria l’accettazione del nominato, nel rispetto delle formalità di cui all’art. 702 .c.c.; ossia l’accettazione della nomina dell’esecutore testamentario deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione e deve essere annotata nel registro delle successioni (art. 52 disp. att. c.c.)» [2].
Pertanto, fin quando l’esecutore designato non abbia ancora formalmente accettato l’incarico (come sembra essere nel caso di specie) «gli atti compiuti nelle more di una accettazione valida debbano essere considerati inefficaci e gli atti compiuti dall’esecutore designato, ma non “incaricato”, dovrebbero ritenersi compiuti come da un falsus procurator con la conseguenza che i suoi atti non potrebbero essere in alcun modo riferiti all’eredità e lo stesso non avrebbe diritto ad alcun compenso» [3].
Tutto ciò considerato, può ragionevolmente sostenersi che l’efficacia della nomina dell’esecutore testamentario è subordinata «alla formale accettazione del nominato, risultante dalla relativa dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione. L’accettazione può essere resa anche per mezzo di procura speciale notarile conferita ad un terzo. (…). Ne consegue che l’accettazione della nomina, ove non sia formalizzata secondo le previsioni della norma (…), non comporta l’investitura dell’ufficio per il designato ad esecutore testamentario. Un’eventuale accettazione per facta concludentia non consentirebbe di ricondurre all’eredità gli atti posti in essere dal designato esecutore: questi sarebbe allora qualificabile come un falsus procurator. La forma, prevista dal presente articolo per l’accettazione e per la rinuncia della nomina, è dunque forma ad substantiam. È inammissibile qualsivoglia altra modalità: la dichiarazione è affetta da nullità anche se resa in un atto pubblico notarile o in una scrittura privata con firme autentiche» [4].
Ne discende quindi che si reputa possibile che la dichiarazione di accettazione sia resa nella cancelleria del tribunale tramite un procuratore speciale, non vertendosi in materia di diritti personalissimi [5]. Al contrario, non pare che «la dichiarazione ricevuta dal Cancelliere possa essere sostituita da un atto notarile, da una scrittura privata autenticata o da un atto redatto personalmente dall’esecutore e consegnato al Cancelliere; la dichiarazione dovrà essere resa in cancelleria e non solo semplicemente alla stessa presentata» [6].
È convinzione comune e diffusa che «La norma richiamata, invero, è inequivoca nel richiedere che la dichiarazione di accettazione, o di rinunzia, sia resa, e non anche presentata, in cancelleria» [7].
Esplicativa e ben descrittiva di questa convinzione è, tra tutte, maggiormente, la parte motiva di una interessante seppur risalente decisione di legittimità.
In sentenza si mette in chiaro, con maggior nettezza, che «L’acquisto della qualità di esecutore testamentario deriva, oltre che dalla nomina operata dal testatore, dall’accettazione del designato espresso nelle forme previste dall’art. 702 1° co. C.C. e cioé con dichiarazione resa nella cancelleria della pretura ed annotata nel registro delle successioni. L’investitura dell’ufficio, quindi è geneticamente collegata ad una fattispecie complessa a formazione progressiva, rivestita da forme richieste ad substantiam, non solo per la nomina, ma anche per l’accettazione. Il valore costitutivo delle forme previste dall’art. 702, 1° co. C.C. per l’accettazione dell’ufficio (e per la rinuncia ad esso) di esecutore testamentario è coerente con il sistema delle disposizioni che regolano la successione mortis causa, informata al principio della solennità dei negozi diretti a realizzare il trasferimento dell’intero patrimonio del de cuius ai suoi successori, rispetto al quale l’ordinamento ha inteso assicurare un ambito di massima certezza per il grande rilievo economico – sociale attribuito ad esso legislatore. Tale principio della rilevanza costitutiva delle forme negoziali è ribadito dalla indicazione specifica delle eccezioni (v. art. 476, 477, 478 C.C.), le cui norme sono pertanto non suscettibili di interpretazione estensiva e tanto meno di applicazione analogica. Del resto, quello dell’esecutore testamentario è un ufficio che si collega direttamente, non solo sotto il profilo genetico, al testamento, da cui deriva una delle condizioni per l’investitura del designato, ma anche sotto l’aspetto funzionale essendo previsto per assicurare e garantire l’esatta attuazione della volontà del testatore, onde l’inserimento delle norme che lo disciplinano nell’economia delle disposizioni successorie appare del tutto rispondente alla logica del sistema e ai principi che lo informano. In conclusione deve ritenersi che l’accettazione non formalizzata ai sensi dell’art. 702 C.C. non investe il designato dell’ufficio di esecutore testamentario, così come è stato ritenuto, oltre che dalla prevalente dottrina giuridica, dalla, sia pur rara, giurisprudenza di questa Corte» [8].
Antonio Musto
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[1] M. Ieva, L’esecutore testamentario, in Le successioni e donazioni, in Diritto civile Lipari e Rescigno, coordinato da A. Zoppini (coordinato da), Milano, 2009, 211. «La legge non fissa un termine, entro il quale il designato esecutore testamentario deve accettare l’incarico. (…). Al fine di ovviare agli inconvenienti derivante dall’ipotesi in cui il designato, per qualsiasi motivo, indugi nell’esprimersi riguardo all’accettazione, o al rifiuto, della designazione, e al fine di impedire che tale situazione si protragga a tempo indeterminato, l’ultimo comma dell’art. 702 cod. civ. prevede che, su istanza di chiunque vi abbia interesse, l’autorità giudiziaria possa assegnare, al designato esecutore testamentario, un termine per l’accettazione decorso il quale, lo stesso si considera rinunziante. La dottrina precisa che si è in presenza di una sorta di actio interrogatoria, diretta a provocare la decisione del designato» G. Bonilini e L. De Lorenzo, L’esecuzione del testamento, in Formulario notarile commentato Petrelli, diretto da G. Bonilini, Milano, 2011, vol. 7, 1430 s. Così, già, M. Trimarchi, voce Esecutore testamentario (dir. priv.), in Enc. dir., XV, Milano, 1966, 394.
[2] E. Bergamo, Art. 702, in Comm. cod. civ. Gabrielli, Torino, 2010, 960. «La designazione testamentaria di un dato soggetto a esecutore è insufficiente all’effettiva investitura, ché essa non comporta l’automatico acquisto della qualità e della funzione di esecutore testamentario, occorrendo, appunto, l’accettazione da parte del designato» G. Bonilini, L’esecuzione nel testamento, in La successione testamentaria, in Tratt. dir. succ. e don. Bonilini, II, Milano, 2009, 1873. Si rinvia ivi per la ricca bibliografia richiamata. Dell’Autore si vedano anche, Degli esecutori testamentari, in Comm. cod. civ. Schlesinger, Milano, 2005; L’esecutore testamentario, in Digesto civ, VII, Torino, 1991.
Sulla valenza dell’inserzione nel Registro delle successioni, cfr. C. Coppola, La pubblicità ereditaria nei registri di cancelleria, in Fam. Pers. Succ., 2007, 11, sub par. 5: «Sotto quest’ultimo profilo, si rileva come siffatto sistema di pubblicità ponga in grado i terzi interessati di conoscere l’esistenza ed i poteri dell’esecutore, con il quale debbano avere rapporti. L’omessa annotazione, la quale è prevista qui esclusivamente a fini di pubblicità-notizia, non rende inefficace la dichiarazione, e non produce effetti pregiudizievoli né per l’esecutore testamentario, né per altri soggetti; nondimeno, si è ritenuto che, per il cancelliere che ometta o ritardi notevolmente l’inserzione, possa ipotizzarsi una responsabilità per eventuali danni arrecati all’esecutore, agli eredi, ai legatarii, ai creditori o a chiunque altro abbia interesse. La mancata previsione di un termine per l’inserzione nel registro delle successioni risiede nella circostanza che, secondo il sistema della legge, essa debba essere contestuale alla formazione dell’atto».
[3] E. Bergamo, Art. 702, in Comm. cod. civ. Gabrielli, Torino, 2010, 960. In giurisprudenza, vedi Cass., 23 aprile 1965, n. 719, in Foro it., 1965, I, 1001, ha ritenuto che il negozio posto in essere da un esecutore testamentario non incaricato è assoggettato allo stesso regime giuridico di un negozio concluso dal falsus procurator, per cui sarebbe possibile la ratifica successiva. «Si ritiene quasi unanimemente che il formalismo ora considerato rappresenti un requisito essenziale per la validità dell’accettazione e della rinunzia. Conseguentemente gli atti compiuti dall’esecutore, che non ha accetto nella forma prescritta, devono essere considerati inefficaci» G. Capozzi, Successioni e donazioni, a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, Milano, 2009, 1083.
[4] A. Albanese, Degli esecutori testamentari, in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna, 2015, 700 e 702.
[5] R. Brama, Dizionario della successione, 1998, 88. Sul valore
[6] E. Bergamo, Art. 702, cit., 961. Già, negli stessi termini, M. Trimarchi, voce Esecutore testamentario (dir. priv.), in Enc. dir., XV, Milano, 1966, 394, nota 34). Inoltre né l’accettazione né la rinuncia possono essere sottoposte a condizione a termine, pena la nullità della dichiarazione (art. 702, 2° comma, c.c.).
[7] G. Bonilini, L’esecuzione del testamento, cit., 1875. Così anche, V. Lubelli, La rinunzia (informale) del coesecutore testamentario e gli effetti sul regime dell’esecuzione, in Riv. not., 2010, 1439; Di Marzio, Gli esecutori testamentari, in Le successioni, Cendon, III, Torino, 2000, 400. Più risalente, A. Del Giudice, L’esecutore testamentario, in Le successioni testamentarie Bianca, in Giur. sist. civ. comm. Bigiavi, Torino, 1983, 446. Pare ammettere una dichiarazione di accettazione o di rinunzia risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata poi depositata in Cancelleria, D. Migliori, Aspetti pratici dell’esecuzione testamentaria, in Riv. not., 1971, 203 spec. 247. Secondo l’Autore è sufficiente e si intende così soddisfatto il requisito di legge quando la dichiarazione è raccolta o autenticata da un notaio, e successivamente consegnata in cancelleria. In senso contrario, la dottrina sopra citata assolutamente prevalente.
[8] Cass., 27 aprile 1993, n. 4930, in Giur. it., 1993, 2252, con nota Cimei; in Nuova giur. civ. comm., 1994, I, 289, con nota F.A. Magni, Sull’accettazione e rinunzia dell’ufficio di esecutore testamentario; Cass., 23 aprile 1965, n. 719, in Foro it., 1965, I, 1001, con nota. Ivi per il richiamo al precedente v. Cass., 18 luglio 1963, n. 1970. Vedi pure Cass., 18 agosto 1963, n. 1970, in Rep. foro it., 1963, voce «Successione testamentaria», n. 93. Per la giurisprudenza di merito, v. Trib. Ravenna, 13 maggio 1971, in Rep. foro it., 1972, voce cit.; Trib. Lecco, 6 giugno 1958, in Giust. Civ., 1958, I, 226; App. Torino, 16 marzo 1955, in Rep. giust. civ., voce «Successioni testamentarie», n. 40.
In dottrina, G. Musolino, L’esecutore testamentario: profili sostanziali e procedurali, in Nuova giur. civ. comm., 2008, 373, sub par. 2: «Il valore costitutivo delle forme ex art. 702, comma 1°, cod. civ. per l’accettazione (e per la rinunzia) dell’ufficio di esecutore testamentario è coerente con il sistema delle disposizioni che regolano la successione mortis causa, informata al principio della solennità dei negozi diretti a realizzare il trasferimento dell’intero patrimonio del de cuius ai suoi successori, rispetto al quale l’ordinamento ha inteso assicurare un ambito di massima certezza per il grande rilievo economico-sociale attribuito ad esso dal legislatore. Il principio della rilevanza costitutiva delle forme negoziali viene ribadito dall’indicazione specifica delle eccezioni (artt. 476, 477, 478 cod. civ.), le cui norme non sono, pertanto, suscettibili di interpretazione estensiva e di applicazione analogica. L’ufficio di esecutore testamentario, infatti, si collega direttamente al testamento (da cui deriva una delle condizioni per l’investitura del designato), non solo sotto il profilo genetico, ma anche sotto l’aspetto funzionale, essendo l’ufficio stesso previsto al fine di assicurare e garantire l’esatta attuazione della volontà del testatore. Per questo, le norme che lo disciplinano sono parte delle disposizioni successorie. In conclusione, deve ritenersi che l’accettazione non formalizzata ai sensi dell’art. 702 cod. civ. non investe il designato dell’ufficio di esecutore testamentario».