Limite quinquennale di durata dei patti parasociali e accordi sul rinnovo alla scadenza (App. Brescia, 8 ottobre 2018)
La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza 8 ottobre 2018, dichiara la nullità della previsione contenuta in un patto parasociale che prevedeva la tacita proroga della durata del patto, di quinquennio in quinquennio, qualora almeno un anno prima di ciascuna scadenza nessuno dei soci comunichi formalmente agli altri di volere recedere.
Una previsione di tacito ed automatico rinnovo correlato alla mancata disdetta entro un anno prima della scadenza che – secondo la Corte – si pone in contrasto con la disciplina della durata dei patti parasociali contenuta nell’art. 2341-bis, c.c.
Tale norma prevede che i patti parasociali possono essere stipulati a) a tempo determinato, con una durata massima di cinque anni rinnovabili alla scadenza; ovvero b) a tempo indeterminato ma con diritto di recesso da parte di ciascun contraente con un preavviso di 180 giorni.
Per i primi, fra i quali si inquadra quello all’attenzione dei giudici bresciani, se la durata eccede il quinquennio, tale termine si intende automaticamente convertito (ai sensi degli artt. 1339 e 1419 comma 2) in quello quinquennale (in dottrina, Donativi, sub art. 2341-bis, in Niccolini – Stagno d’Alcontres, Società di capitali. Commentario, Napoli, 2004, 167), stante la natura certamente imperativa della norma (Perrino, sub artt. 2341-bis-2341-ter, in Abbadessa-Portale, Le società per azioni, I, Milano, 2016, 337).
La Corte ricorda come la ratio della previsione del limite temporale di durata sia quella di consentire a ciascuno dei soci di avere la facoltà di scegliere, sino alla data della scadenza, se liberarsi o mantenere il vincolo pattizio. Inoltre, il prolungamento del patto oltre la scadenza deve avvenire sulla base di una nuova manifestazione di volontà dei contraenti.
Se pure non può escludersi che la rinnovazione avvenga sulla base di una manifestazione tacita in mancanza di un espresso atto di disdetta con cui il socio comunichi di non voler rinnovare il patto (lo escludono Rescio, La disciplina dei patti parasociali dopo la legge delega per la riforma del diritto societario, in Riv. soc., 2202, 854; Fauceglia, Patti parasociali, in Enc. dir., VI, Milano, 2001, 834, perché ammettere un rinnovo del patto senza una rinnovata espressione di volontà da parte dei contraenti finirebbe per trasformare il patto che si dichiara a termine in un vero e proprio patto a tempo indeterminato, con la differenza, rispetto all’accordo che non prevede una durata, che in questo caso non vi sarebbe il diritto di recesso del socio. In senso favorevole, invece, Perrino, sub artt. 2341-bis-2341-ter, cit., 337; Donativi, sub art. 2341-bis, cit., 177, Picciau, sub artt. 2341-bis-2341-ter, in Commentario Marchetti-Bianchi -Ghezzi-Notari, Milano, 2008, 354, tenuto conto della previsione per cui i patti sono rinnovabili alla scadenza, unitamente alla circostanza che questi possono essere “in qualunque forma stipulati“ che sembrerebbero autorizzare previsioni di rinnovo automatico salvo disdetta, restando così soddisfatta l’intenzione normativa di consentire al socio di affrancarsi, alla scadenza al massimo quinquennale del relativo termine di durata, da ogni ulteriore vincolo obbligatorio nascente dal patto, sia pur con l’onere di una positiva preventiva disdetta), la Corte d’Appello di Brescia ritiene che la previsione di un onere di comunicazione della disdetta anticipato ad un anno prima della scadenza del quinquennio sia elusiva della norma.
Secondo la Corte, quindi, nel patto di durata determinata, ove la norma stessa prevede un termine di durata non superiore ai cinque anni con rinnovabilità alla scadenza, senza alcun onere che non sia correlato alla manifestazione di consenso sulla rinnovabilità del patto alla scadenza, l’anticipazione temporale della manifestazione del dissenso attraverso il “recesso” (in base all’espressione utilizzata nella clausola, in luogo del termine disdetta, che sarebbe stato, invece, pertinente in relazione alla previsione di un termine di durata e, quindi, alla funzione della comunicazione di impedire la rinnovazione del contratto) da comunicarsi a cura del socio un anno prima della scadenza si sostanzia in un limite temporale alla libertà assoluta ed incondizionata del socio di decidere di liberarsi dal vincolo pattizio alla sua scadenza, prevista dal primo comma della citata norma (in dottrina, ad esempio, Sbisà, Della società per azioni, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2006, 249, per il quale la libertà di disdetta deve essere incondizionata). In conclusione, nel patto di durata indeterminata la norma ha previsto che il socio possa sciogliersi dal patto in qualsiasi momento, mediante recesso ad nutum con preavviso, cosi evitando l’instaurarsi di un vincolo obbligatorio illimitato. Nel patto parasociale a durata determinata, diversamente da quanto accade in quello a tempo indeterminato, non è data la possibilità del recesso ad nutum in qualsiasi momento; il legislatore ha pertanto in tal caso voluto limitare la protrazione nel tempo del vincolo oltre la scadenza convenuta, a tal fine stabilendo che inderogabilmente dovesse esser riconosciuta a ciascun paciscente la facoltà di liberarsene, mediante semplice manifestazione di volontà, da ritenersi perciò sempre efficace perché appunto comunicata entro la data di scadenza del patto in essere. Ciò nell’intento di impedire che per volontà delle parti vengano a determinarsi eccessive limitazioni all’esercizio dell’attività economica ed imprenditoriale, in violazione del disposto di cui all’art. 41 Costituzione.
La previsione di un tacito ed automatico rinnovo correlato alla mancata disdetta entro un anno prima della scadenza scardina invece il contemperamento previsto dalla norma tra l’esigenza di stabilizzare gli interessi proprietari – cui pure può riconoscersi meritevolezza di tutela, ai sensi dell’art. 1322 c.c. – e quella alla libertà di iniziativa economica, sopra considerata, alla cui attuazione consegue necessariamente il pieno riconoscimento al singolo socio – e ciò sino alla scadenza del patto parasociale in corso – della facoltà di sottrarsi alla rinnovazione automatica del vincolo pattizio per un altro identico periodo temporale.
L’intervallo temporale annuale convenzionalmente previsto tra la disdetta e la scadenza del patto stesso appare comunque eccessivo, in relazione alle possibili e rapide evoluzioni delle vicende societarie, perché impone al socio un’anticipazione tanto rilevante quanto ingiustificata della valutazione – che gli è riconosciuta come diritto dalla legge – circa l’opportunità o meno di assoggettarsi alla protrazione del vincolo stesso accettandone la rinnovazione per altro periodo.