LIQUIDAZIONE CONCORSUALE DELL’EREDITA’ ACCETTATA CON BENEFICIO DI INVENTARIO

SUCCESSIONI

Cassazione, ordinanza 20 novembre 2019, n. 30247, sez. II civile

SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – DISPOSIZIONI GENERALI – ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) – CON BENEFICIO DI INVENTARIO – LIQUIDAZIONE DELL’EREDITÀ – TERMINE – Liquidazione dell’eredità in caso di opposizione – Termine previsto dall’art. 498 c.c. – Natura perentoria – Ragioni.

In tema di liquidazione concorsuale dell’eredità beneficiata, il termine previsto dall’art. 498, comma 2, c.c., entro il quale l’erede deve invitare i creditori e i legatari a presentare le dichiarazioni di credito, ha natura perentoria, in quanto coerente con l’esigenza di procedere in tempi ragionevoli alla liquidazione dell’eredità; in funzione della medesima necessità è perentorio anche il termine, fissato dal notaio, entro il quale i creditori e i legatari possono presentare le dichiarazioni di credito.

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