*Cassazione, sentenza 8 aprile 2015, n. 7038, sez. II civile
MANDATO – ESTINZIONE – CAUSE – REVOCA – Irrevocabilità del mandato “in rem propriam” – Limiti – Rapporto interno tra mandante e mandatario – Conseguenze.
Nel mandato conferito nell’interesse del mandatario con attribuzione di procura, l’irrevocabilità del mandato è limitata al rapporto interno tra il mandante e il mandatario, sicché la validità del contratto concluso dal mandatario con il terzo resta subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza e all’assenza di revoca della procura.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1396, Cod. Civ. art. 1723
Massime precedenti Conformi: N. 1388 del 1998