*Cassazione, sezione II, 10 Marzo 2014, n. 5529
In tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo dissenso, realizzando per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dà vita a un nuovo conteatto, di natura solutoria e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario; pertanto, dopo lo scioglimento, le parti non possono invocare posizioni soggettive relative al contratto risolto giacchè ogni pretesa ed eccezione può essere fondata esclusivamente sul contratto solutorio e non su quello estinto.