* Cassazione, ordinanza 27 aprile 2016, n. 8277, sez.VI – 2 civile
DONAZIONI – Bene principale – Mancato riferimento alle pertinenze nell’atto – Interruzione del vincolo – Assenza di espresse disposizioni – Non sussiste.
Deve essere annullata con rinvio la sentenza di merito che preso atto della mancanza di un esplicito riferimento ai beni secondari nell’atto di donazione del bene principale, ha ritenuto tale circostanza di per sé sufficiente a dimostrare la volontà del donante di interrompere il nesso pertinenziale, disattendendo ingiustificatamente il principio di cui all’articolo 818 c.c., in virtù del quale, in assenza di espresse disposizioni di segno contrario, i beni secondari partecipano delle medesime vicende traslative della res principale.