PATTO COMMISSORIO: VIOLAZIONE DEL DIVIETO

* Cassazione, sentenza 11 luglio 2019, n. 18680, sez. II civile

Ogni qual volta la vendita con patto di riscatto o di retrovendita, stipulata fra il debitore ed il creditore, risponda all’intento delle parti di costituire una garanzia, con l’attribuzione irrevocabile del bene al creditore solo in caso di inadempienza del debitore, il contratti è nullo anche quando implichi un trasferimento effettivo della proprietà (con condizione risolutiva), atteso che, pur non integrando direttamente il patto commissorio, previsto e vietato dall’art. 2744 c.c., configura un mezzo per eludere tale norma imperativa, e, quindi, esprime una causa illecita, che rende applicabile all’intero contratto la sanzione dell’art. 1344 c.c., che rende applicabile la sanzione dell’art. 1344 c.c.

Categorie

Lascia un commento