PATTO SUCCESSORIO E CONTRATTO A FAVORE DEL TERZO

* Cassazione, sentenza 21 novembre 2017, n. 27624, sez. II civile
La convenzione con la quale due coniugi dispongono dei loro beni (o di una parte di essi) in favore dei loro rispettivi figli, per il tempo in cui avranno cessato di vivere, stabilendo che l’accordo non potrà essere modificato senza consenso scritto manifestato da entrambi, limitando la possibilità per le parti di disporre dei loro beni mediante testamento, dà luogo ad un patto successorio, come tale vietato dall’art. 458 c.c. e, perciò, nullo; essendo per ciò stesso esclusa la configurabilità di un valido contratto a favore di terzi ai sensi dell’art. 1412 c.c.

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