POTERI DI RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI E ISCRIZIONE DELLA NOMINA NEL R.I.

Poteri di rappresentanza degli amministratori e iscrizione della nomina nel registro delle imprese (Cass. 26 novembre 2018, n. 30542)
La Cassazione, con ordinanza n. 30542 del 26 novembre 2018, afferma che, in caso di revoca assembleare dell’amministratore di una società a responsabilità limitata, con contestuale nomina del nuovo amministratore, spetta a quest’ultimo, e non già al primo, proporre istanza di fallimento in proprio ex art. 6 l. fall., nonostante la nomina e la revoca non siano state ancora iscritte nel registro delle imprese.

Nel caso di specie, una società a responsabilità limitata aveva presentato istanza di fallimento per mezzo di un soggetto che aveva dichiarato di rivestire la carica di amministratore unico e legale rappresentante della società, ma che in realtà era cessato da tale funzione, in quanto revocato dall’assemblea dei soci pochi giorni prima, con contestuale nomina del nuovo amministratore e legale rappresentante.

Dichiarato il fallimento, la società ne chiede la revoca con reclamo; la Corte d’Appello respinge il reclamo proposto, osservando che il soggetto in questione era legittimato a depositare istanza di fallimento in proprio, in quanto la nomina del nuovo amministratore era stata iscritta in epoca successiva, ritenendo irrilevante la circostanza che la delibera assembleare fosse anteriore alla presentazione dell’istanza.

La S.C. riforma la sentenza della corte territoriale: si osserva, in primo luogo, come nella stessa sede assembleare fossero state adottate la revoca dell’amministratore e la contestuale nomina del nuovo, con contestuale accettazione, non venendo dunque in questione alcun ricorso alla prorogatio.

Facendo ricorso ai principi comuni della materia negoziale, la Cassazione afferma che il contratto di amministrazione produce i propri effetti dal momento della sua conclusione, e che ciò vale anche per i profili legati alla funzione rappresentativa; viene pertanto ritenuta erronea l’affermazione della Corte di Appello, secondo la quale l’efficacia del potere di rappresentanza dipenderebbe dall’iscrizione nel registro delle imprese.

Invero, l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2448 c.c.) ha efficacia meramente dichiarativa, e non costitutiva: essa rende un determinato fatti opponibile ai terzi, secondo i principi generali in materia di pubblicità legale di cui all’art. 2193 c.c.

La rilevanza del fatto non iscritto può essere affermata unicamente con riguardo alla posizione dei terzi, qualora se ne provi l’effettiva conoscenza da parte di questi.

Nella fattispecie in esame, la presentazione dell’istanza di fallimento in proprio, la S.C. non rileva la presenza di profili di opponibilità della nomina e della revoca dell’amministratore, che abbia la rappresentanza della società, nei confronti di soggetti terzi.

Non risultano, infatti, nel caso di specie, dei “terzi” identificabili, salvo un indistinto riferimento “a quanto estraneo alla società istante il proprio fallimento”.

È proprio questo l’elemento centrale della pronuncia: se si fosse trattato, invece, di un atto avente natura negoziale, sarebbero prevalsi i principi della pubblicità dichiarativa, e sarebbe stato necessario dare prova della effettiva conoscenza del mutamento del rappresentante legale, da parte dei terzi, per poterne disconoscere l’operato.

Nel caso in esame, invece, non si ravvisa la presenza di “terzi” da tutelare e dunque, nonostante la mancata iscrizione nel registro delle imprese, si ritiene che sarebbe stato legittimato a proporre l’istanza di fallimento in proprio il secondo amministratore e non anche il primo, ormai del tutto sfornito di poteri di rappresentanza per effetto dell’intervenuta revoca con contestuale nomina e accettazione del nuovo amministratore.

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