RAPPRESENTANZA

Cassazione, sentenza 13 marzo 2015, n. 5105, sez. I civile

CONTRATTI IN GENERE – RAPPRESENTANZA – CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) – RATIFICA – Effetti – Prima della ratifica – Inefficacia – Rilevabilità – Eccezione del pseudo rappresentante – Necessità – Eccezione dell’altro contraente – Irrilevanza – Relativo motivo d’impugnazione – Inammissibilità.

 

Il contratto concluso dal rappresentante senza poteri non è invalido ma soltanto inefficace nei confronti dello pseudo rappresentato, fino all’eventuale ratifica di questo, e tale inefficacia (temporanea) è rilevabile unicamente su eccezione dello pseudo rappresentante e non d’ufficio, sicché la controparte è carente d’interesse a dedurre la mancata ratifica, dovendosi dichiarare inammissibile il relativo motivo d’impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399

Massime precedenti Conformi: N. 24133 del 2013

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