Cassazione, sentenza 13 marzo 2015, n. 5105, sez. I civile
CONTRATTI IN GENERE – RAPPRESENTANZA – CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) – RATIFICA – Effetti – Prima della ratifica – Inefficacia – Rilevabilità – Eccezione del pseudo rappresentante – Necessità – Eccezione dell’altro contraente – Irrilevanza – Relativo motivo d’impugnazione – Inammissibilità.
Il contratto concluso dal rappresentante senza poteri non è invalido ma soltanto inefficace nei confronti dello pseudo rappresentato, fino all’eventuale ratifica di questo, e tale inefficacia (temporanea) è rilevabile unicamente su eccezione dello pseudo rappresentante e non d’ufficio, sicché la controparte è carente d’interesse a dedurre la mancata ratifica, dovendosi dichiarare inammissibile il relativo motivo d’impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399
Massime precedenti Conformi: N. 24133 del 2013