*Giudice del registro delle imprese di Roma 21 aprile 2015)
Il Giudice del registro delle imprese di Roma, con provvedimento del 21 aprile 2015, ha disposto l’iscrizione d’ufficio del recesso di un socio accomandante da una s.a.s. ai sensi del comma 2 dell’art. 2285, c.c. esercitato per giusta causa, che si sostanzia nel comportamento degli altri soci avente consistenza tale da costituire violazione degli obblighi derivanti dal contratto sociale ovvero dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del sottostante rapporto sociale, tale da fa ragionevolmente venir meno nel socio recedente la fiducia negli altri soci riposta. Nel caso di specie, la giusta causa si considera integrata a fronte dell’inadempimento da parte del socio accomandatario ai propri obblighi consistente nella ripetuta violazione dell’obbligo di rendiconto e, comunque, di un comportamento scorretto anche da parte dell’altra socia accomandante che ha determinato la denunzia di dati fiscali non veritieri.
Invero, il concetto di “giusta causa” è particolarmente discusso.
Su un piano astratto, la giusta causa viene inteso come un evento oggettivo, estraneo alla volontà del recedente, imprevisto ed imprevedibile, che impedisca al socio di continuare, sia pure per breve termine, a far parte della società (D’AVANZO, Recesso (dir. civ.), in NDI, 1967, XIV, Torino 1047), che deve connotarsi per la novità, per la sua sopravvenienza rispetto alla situazione esistente nel momento in cui il socio è divenuto tale, grave, persistente fino al momento di efficacia del recesso (GHIDINI, Società personali, Padova, 1972, 536).
Sul piano concreto, parte della dottrina, considerando integrata la giusta causa dalle situazioni idonee ad alterare gli equilibri interni al governo della società così da far venir meno la fiducia reciproca che è componente fondamentale del rapporto associativo a forte connotazione personalistica sul quale è imperniata la società di persone, individua un primo gruppo di ipotesi nelle fattispecie di recesso tipizzate dagli artt. 2437 e 2473 c.c. in materia rispettivamente di società per azioni e di società a responsabilità limitata in quanto compatibili (PARMEGGIANI, L’uscita dalla società di persone: i rapporti tra recesso ed esclusione del socio, in Giur. comm., 2010, II, 399 ss., 402). In tal prospettiva, vi rientrerebbero, pertanto, il cambiamento dell’oggetto sociale, la trasformazione, l’introduzione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.
Più in generale, la dottrina ha individuato la giusta causa nel dissidio insanabile tra i soci, in comportamenti tali da scuotere obiettivamente la fiducia fra di essi riposta (FERRI, Delle società, in Comm. Scialoja-Branca, sub artt. 2247-2324, Bologna-Roma, 1981, 321), nella conclusione di contratti rischiosi, l’ampliamento dell’oggetto sociale, la perdita di una parte notevole dei conferimenti (BUONOCORE – CASTELLANO – COSTI, Società di persone (Casi e materiali), Milano, 1980, 1124 s.), nei casi di violazione degli obblighi sociali da parte di uno o più soci, negli abusi o nella trascuratezza degli amministratori, nella condotta immorale dei soci (GHIDINI, Società personali, cit.; DI ZILLO, Il recesso nelle società di persone e la giusta causa: effetti nei confronti dei soci e dei terzi, in Riv. not., 2004, 1243); o, ancora, in fatti che rendono improseguibile il legame con la società dal punto di vista soggettivo ed oggettivo (malattia del socio, trasferimento in altra sede, ecc.) (COSTI – DI CHIO, Società in generale. Società di persone. Associazione in partecipazione, in Giur. Bigiavi, Torino, 1991, 631; COTTINO –SARALE – WEIGMANN, Società di persone e consorzi, in Tratt. Cottino, Padova, 2004, 268).
Viceversa, l’atteggiamento della giurisprudenza è più restrittivo, affermandosi storicamente che il comportamento del socio recedente, fatta eccezione per i casi di forza maggiore, può dirsi determinato da giusta causa solo nelle ipotesi in cui costituisca legittima reazione ad un comportamento degli altri soci obiettivamente tale da scuotere la fiducia in essi riposta e da cagionare quindi il mutamento della più essenziale tra le ragioni di convenienza da lui tenute presenti nell’assumere lo stato di socio (Ex multis, Cass., 13 giugno 1957, n. 2212, in Dir. fall., 1958, II, 894; Cass., 13 giugno 1957, n. 2212, in Dir. fall., 1958, II, 894; Cass., 14 ottobre 1966, n. 2454, in Dir. fall., 1967, II, 316; Trib. Milano, 19 gennaio 1984, in Società, 1984, 673, secondo cui sussiste la giusta causa nell’ipotesi in cui il recesso costituisca la reazione ad un illegittimo comportamento degli altri soci, tale da incrinare la reciproca fiducia, intaccando quel minimo di coesione che appare indispensabile in una società a base eminentemente personale).
Nelle pronunce più recenti, si afferma come l’indagine in tema di giusta causa debba esser necessariamente ricondotta (così come per i rapporti di lavoro, di mandato, di apertura di credito, e per tutti quelli cui la legge attribuisca particolari effetti al concetto di “giusta causa”) all’altrui violazione di obblighi contrattuali, ovvero alla violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto sottostante, con la conseguenza che il recesso del socio di una società di persone può ritenersi determinato da giusta causa solo quando esso costituisca legittima reazione ad un comportamento degli altri soci obiettivamente, ragionevolmente ed irreparabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario esistente tra le parti del rapporto societario (Cass. 14 febbraio 2000, n. 1602, in Giur. it., 2000, 1659, secondo cui in una società di persone, sussiste giusta causa di recesso del socio quando uno dei due amministratori, dopo aver dato le dimissioni dalla carica, abbia poi continuato ad amministrare; mentre l’altro, non dimissionario, si sia di fatto estraniato da ogni attività di gestione. Nello stesso senso, Cass. 10 settembre 2004, n. 18243 secondo la quale nelle società di persone composte da due soli soci, il dissidio tra questi imputabile al comportamento di uno dei due gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali ovvero ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario, rileva come giusta causa di recesso del socio adempiente. V. anche Cass. 10 giugno 1999, n. 5732, in Giust. civ. 1999, I, 2949, con nota di SALAFIA. Cass. 9 novembre 2002, n. 13063, in Dir. e giust., 2002, 34, 72).