* Cassazione, sentenza 24 marzo 2016, n. 5889, sez. III civile
FAMIGLIA – FONDO PATRIMONIALE – Costituzione – Trascrizione a margine dell’atto di matrimonio – Omissione – Opponibilità ai terzi – Non sussiste – Obbligazione risarcitoria a carico del notaio – Sussiste.
Il fondo patrimoniale è una delle convenzioni matrimoniali e la relativa costituzione è soggetta alle disposizioni dell’articolo 162 c.c., ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio; mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.
L’art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, deve essere interpretato nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da quel momento il diritto può essere fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo; e tale momento va individuato, in relazione alla costituzione del fondo patrimoniale, in quello nel quale avviene l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, che è il giorno nel quale l’atto diviene opponibile ai terzi.