*Cassazione, sentenza 19 novembre 2015, n. 23666, sez. II civile
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE – CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE – REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) – CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, “EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI”) – Credito litigioso da legato – Legittimazione del legatario alla revocatoria – Sussistenza – Data d’insorgenza del credito – Apertura della successione.
Il credito scaturente da legato del quale sia controversa la validità, quale credito litigioso, legittima il legatario all’azione revocatoria contro l’atto dispositivo del debitore, a tal fine dovendosi ritenere il credito sorto nel momento di apertura della successione e non nel momento in cui è divenuto liquido ed esigibile.