RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ED AREA SOTTOPOSTA A TUTELA PAESAGGISTICA

*Cassazione, sentenza 6 luglio 2017, n. 32899, sez. III penale
Integra i reati di cui agli artt. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, e 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la ricostruzione di un edificio o di parte di esso su una diversa area di sedime e con nuove fondazioni, in area soggetta a tutela paesaggistico ambientale, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, trattandosi di intervento di nuova costruzione, cui non è applicabile l’art. 30 del D.L. n. 69 del 2013 (conv. in legge n. 98 del 2013), che, per assoggettare gli interventi di ripristino o di ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, al regime semplificato della S.C.I.A. richiede, nelle zone vincolate, l’esistenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), o, in alternativa, l’accertamento della preesistente consistenza dell’immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonché, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura.

Categorie

Lascia un commento