*Cassazione 7 aprile 2015, n. 6925
Con la pronuncia in commento la Suprema Corte è intervenuta sul tema della riducibilità della donazione modale. In particolare, la decisione della Corte di legittimità ha riguardato il problema del computo del valore di tale donazione ai fini della riunione fittizia.Al riguardo, la Corte ha ritenuto che la donazione in esame, costituendo una autentica donazione (posto che la natura dell’onere che non assurge a corrispettivo della alienazione da parte del donante), deve essere considerata in sede di riunione fittizia, e di essa si deve tenere conto, sotto il profilo quantitativo, considerando soltanto il valore netto dell’arricchimento, detraendo, quindi, l’ammontare dell’onere.Così decidendo, la Corte sembra prescindere dalla ricostruzione fatta propria dall’orientamento prevalente in dottrina, la quale distingue, per i fini che qui interessano, a seconda che l’onere sia posto a vantaggio del donante (o di un terzo, ma solvendi causa) – nel qual caso la donazione si riunisce fittiziamente al netto dell’onere – ovvero a vantaggio di un terzo donandi causa, nel qual caso essa si riunisce invece per l’intero. Tuttavia, va pure considerato che la fattispecie concreta sulla quale si è espressa la Corte riguarda un onere posto a vantaggio dello stesso donante. Fattispecie, questa, rispetto alla quale anche la dottrina sopra citata avrebbe concluso – analogamente alla Corte di Cassazione – per la computabilità del valore della donazione al netto dell’onere.La sentenza in commento deve quindi essere letta in stretta correlazione al caso deciso. Non pare, infatti, che da essa possano trarsi considerazioni ulteriori, restando tuttora in piedi tanto la tesi dominante in dottrina la quale distingue in tema di riunione fittizia a seconda del beneficiario del modus, quanto le diverse ricostruzioni dottrinali sopra riportate riguardo al tema, decisamente più controverso, della misura della riducibilità della donazione modale. Resta pure confermato il principio per il quale il momento rilevante ai fini della riunione fittizia è quello della apertura della successione, non avendo alcun rilievo le vicende successive ad essa, come il consolidamento della nuda proprietà, oggetto di donazione, successivamente alla morte del donante. Aspetto, questo, sul quale la Corte si è espressamente pronunciata nel senso anzidetto.