S.R.L. E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Cassazione, sentenza 23 marzo 2017, n. 7471, sez. I civile

L’erogazione di somme che, a vario titolo, i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società. La qualificazione, nell’uno o nell’altro senso, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi, dovendosi, inoltre, avere riguardo, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà, alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all’ approvazione dei soci.

In presenza di una delibera assembleare che renda indisponibile il finanziamento erogato dal socio in favore della società sino ad una certa data, la prescrizione quinquennale del diritto al rimborso comincia a decorrere soltanto dalla data predetta, in cui la prestazione diviene legalmente esigibile, atteso che l’art. 2935 c.c. correla la decorrenza della prescrizione alla possibilità (giuridica e non di mero fatto) dell’esercizio del diritto, senza che assuma rilievo la circostanza che il titolare dello stesso abbia concorso al programmato differimento dell’esecuzione della prestazione.

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