SCISSIONE DI SOCIETA’ E PATRIMONIO A GARANZIA DEL CREDITORE

* Cassazione, sentenza 7 marzo 2016, n. 4455, sez. I civile
SCISSIONE DI SOCIETÀ – Patrimonio a garanzia dei creditori.

La società di nuova costituzione risponde con il valore di patrimonio assegnatole e non con l’intero patrimonio.
Quanto al limite del “valore effettivo del patrimonio netto” assegnato o rimasto alla società escussa, si sostiene che esso definisce la misura del credito azionabile nei confronti delle società non beneficiarie, non la misura della garanzia patrimoniale prestata dal debitore. Sicché ciascuna delle società risultanti dalla scissione può essere chiamata a rispondere solidalmente del passivo consolidato, ma solo la società cui il debito è trasferito o mantenuto ne risponde per intero, mentre le altre società ne rispondono solo nei limiti della quota di loro spettanza su quanto al momento della scissione era effettivamente disponibile per il soddisfacimento dei creditori.

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