ACCORDI ATIPICI E TUTELA GIURIDICA: LA CASSAZIONE SI RIPETE
SOCIETA’ PER AZIONI * Cassazione, ordinanza 4 luglio 2018, n. 17498, sez. I civile
È lecito e meritevole di tutela l’accordo negoziale concluso tra i soci di società azionaria, con il quale l’uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell’acquisto, pur con l’aggiunta di interessi sull’importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società.
COMMENTO
La Cassazione, nell’ Ordinanza in esame, dimostra di ritenere validi gli accordi conclusi fuori dal perimetro statutario, allorquando l’ atipicità degli stessi superi favorevolmente il filtro di liceità e meritevolezza dei negozi giuridici.
In particolare, nell’ esaminare il caso di specie (in tema societario) , ancora una volta la Suprema Corte si riannoda ai principi generali del diritto, ribadendo a chiare lettere la potenzialità e la valenza della autonomia negoziale delle parti racchiusa in un accordo sottoscritto tra le stesse, purchè detto accordo soggiaccia ai due requisiti fondamentali che sorreggono la negoziazione non tipica: liceità dell’ oggetto (ex art. 1346 c.c.) e tutela della meritevolezza degli interessi (ex art. 1322 c.c.).
Il riferimento al contenuto normativo del Libro IV del Codice Civile consente di risolvere una fattispecie tipica del rapporto societario afferente al “finanziamento partecipativo” (ex artt. 2342 e ss. c.c.) con attribuzione del diritto di vendita.
Gennaro Fiordiliso
SOCIETA’ PER AZIONI * Cassazione, ordinanza 4 luglio 2018, n. 17498, sez. I civile
È lecito e meritevole di tutela l’accordo negoziale concluso tra i soci di società azionaria, con il quale l’uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell’acquisto, pur con l’aggiunta di interessi sull’importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società.
COMMENTO
La Cassazione, nell’ Ordinanza in esame, dimostra di ritenere validi gli accordi conclusi fuori dal perimetro statutario, allorquando l’ atipicità degli stessi superi favorevolmente il filtro di liceità e meritevolezza dei negozi giuridici.
In particolare, nell’ esaminare il caso di specie (in tema societario) , ancora una volta la Suprema Corte si riannoda ai principi generali del diritto, ribadendo a chiare lettere la potenzialità e la valenza della autonomia negoziale delle parti racchiusa in un accordo sottoscritto tra le stesse, purchè detto accordo soggiaccia ai due requisiti fondamentali che sorreggono la negoziazione non tipica: liceità dell’ oggetto (ex art. 1346 c.c.) e tutela della meritevolezza degli interessi (ex art. 1322 c.c.).
Il riferimento al contenuto normativo del Libro IV del Codice Civile consente di risolvere una fattispecie tipica del rapporto societario afferente al “finanziamento partecipativo” (ex artt. 2342 e ss. c.c.) con attribuzione del diritto di vendita.
Gennaro Fiordiliso