S.N.C. E NOMINA DEI LIQUIDATORI
Il quesito se possa avvenire a maggioranza la nomina dei liquidatori in una società in nome collettivo, resta ancor oggi senza una soluzione certa; anche un recentissimo pronunciato del Settore Studi del CNN (n. 18- 2018/I) rimette al “prudente apprezzamento del Notaio” l’ adesione ai diversi orientamenti (unanimità o maggioranza).
Una corretta analisi della fattispecie non può prescindere dall’ attenta lettura dell’art. 2275 comma 1 c.c., supportata da alcuni presupposti di diritto:
- a) mancanza dell’ organo sociale dell’ assemblea per l’ adozione di una delibera formalmente unitaria;
- b) inderogabilità del principio della “unanimità” salvo nei casi espressamente previsti dal legislatore che, proprio nella loro tipicità, riaffermano la non possibilità di “estensione interpretativo- analogica”.
In linea con quanto innanzi affermato si era consolidato (soprattutto in giurisprudenza) l’ orientamento del limite inderogabile dell’ unanimità dei consensi, tant’è che nei casi di disaccordo, la nomina veniva eseguita dal Presidente del Tribunale (competenza esclusiva).
La costruzione per giungere ad una diversa conclusione, più in sintonia con le esigenze economico-finanziarie degli attuali rapporti sociali anche in ambito di società di persone, ma nel rispetto del dettato normativo, era quella di mantenere fermo il disposto della “unanimità del consenso” ma di anticiparne l’ espressione “facendola risalire ad una espressa clausola contrattuale contenuta nell’ atto costitutivo delle società”.
“La legittimità della clausola che rimette a maggioranza le modifiche si rinviene, pur sempre, nella volontà di tutti i soci, espressa nel contratto sociale volta a determinare l’ assoggettamento del singolo alle decisioni della maggioranza (Campobasso- Di Sabato- Cottino)”. Il Ferri addirittura sostiene la possibilità di indicare, già nel contratto sociale, nominativamente le persone dei liquidatori.
Sull’ adozione della possibilità di una nomina dei liquidatori a maggioranza, di recente, anche la Suprema Corte che ha ribadito come la richiesta della unanimità dei consensi rappresenti solo ” la via della normalità codicistica” ammettendo, a contrario e di fatto, la sua derogabilità; in tal senso anche la giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma del 21/06/2005) che ha affermato : “che, qualora il contratto sociale di una società di persone rimetta alla maggioranza dei soci la determinazione delle modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori alla manifestazione della volontà collettiva, va applicato il criterio di computo per capi“.
Probabilmente l’ espressa previsione contenuta in una clausola del contratto sociale potrebbe indirizzare “il prudente apprezzamento del Notaio” verso un orientamento favorevole all’ adozione della possibilità di demandare alla maggioranza dei soci di una società di persone la nomina del o dei liquidatori.
Gennaro Fiordiliso
Quesito di Impresa n. 18-2018/I. Società in nome collettivo e clausola per la nomina dei liquidatori a maggioranza
Risposta del 22 gennaio 2018
Si chiede se sia legittima la clausola del contratto sociale di una società in nome collettivo che preveda la nomina dei liquidatori a maggioranza.
****
La possibilità di demandare alla maggioranza dei soci di una società di persone la nomina di uno o più liquidatori è controversa.
Occorre muove dal disposto dell’art. 2275, comma 1, c.c., il quale prevede che se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d’accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.
Al riguardo, Autorevole dottrina afferma che la regola dell’unanimità dei consensi sia destinata a valere laddove nel contratto sociale i soci non abbiano diversamente disposto: ed in tal senso, si ritiene che i patti sociali potrebbero sia demandare a terzi (esponenti particolarmente qualificati, si fa l’esempio della Camera di commercio) la nomina del o dei liquidatori, sia prevedere che la nomina segua a maggioranza (di interessi o di numero (Ghidini, Società personali, Padova, 1972, 832).
Nello stesso senso si esprime anche altro Autore, il quale ammette che il contratto sociale possa tanto rimettere la nomina alla maggioranza o ad un terzo estraneo alla società, quanto già nominativamente indicare le persone dei liquidatori (Ferri, Delle società, artt. 2247-2324, in Comm. Scialoja – Branca, Bologna- Roma, 1981, 270).
D’altronde, lo stesso art. 2275 reca, nel suo incipit, un espresso riferimento ad una diversa modalità di liquidazione stabilita nel contratto sociale.
Con l’avvertenza che, peraltro, la nomina a maggioranza non potrebbe fondarsi su una clausola relativa a(lla nomina a maggioranza de)gli amministratori, ma che nulla espressamente disponga per i liquidatori, stante la diversa funzione e posizione dei due organi (ancora Ghidini, Società personali, cit., 832).
Invero tale soluzione non sembrerebbe neppure contrastare con la posizione della giurisprudenza (in particolare, App. Milano, 7 maggio 1974, in Dir. Fall., 1974, II, 674 ss.) secondo la quale, laddove la norma stabilisce che, in mancanza di previsione nel contratto o di accordo di soci si fa ricorso al giudice, riconosce alle singole volontà dei soci carattere di requisito essenziale all’atto, mentre con la nomina giudiziale afferma il diritto di ciascun socio alla liquidazione. In tal senso si ritiene essenziale l’unanimità dei consensi. Ma detta unanimità – l’atto consensuale, appunto – potrebbe già essere espressa dapprincipio, attraverso la clausola del contratto sociale. Mentre, solo laddove tale clausola difettasse, non si potrebbe ritenere idonea una nomina che non provenga dalle volontà di tutti i soci.
Ciò in linea con la dottrina più recente che afferma la legittimità della clausola che rimetta alla maggioranza le modifiche, sottolineandosi che è pur sempre la volontà di tutti soci, espressa nel contratto sociale, a determinare l’assoggettamento del singolo alle decisioni della maggioranza (Campobasso, Diritto commerciale, Diritto delle società, Torino, 1999, 102; Di Sabato, Manuale delle società, Torino 1999, 91; Galgano, Diritto commerciale, II, Le società, Bologna-Roma, 2004, 54; Cottino, Diritto commerciale, Padova, 1999, 89, per il quale il limite è costituito dalla modifica dei momenti fisionomici della società).
Va però sottolineato come, secondo una risalente pronuncia della Suprema Corte (Cass. 16 luglio 1976, n. 2815, in Giust. Civ., 1976, I, 1580 e in Riv. Not., 1977, 176), nelle società di persone l’art. 2275 c.c., stabilendo che, in mancanza di diversa previsione del contratto sociale o di accordo tra i soci circa il modo di procedere alla liquidazione, questa è fatta da uno o più liquidatori nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale, attribuisce ai soci la legittimazione primaria alla nomina del o dei liquidatori con l’osservanza del limite inderogabile dell’unanimità dei consensi. Le singole volontà dei soci assumono perciò il ruolo di requisiti essenziali dell’atto collettivo di nomina, considerato dall’ordinamento come inscindibilmente unitario per la tutela dei diritti di tutti i soci nel loro insieme, senza che possa farsi alcuna distinzione tra soci che abbiano prestato e i soci che non abbiano prestato il loro consenso. Conseguentemente la deliberazione di nomina del o dei liquidatori deve essere adottata da tutti soci, anche se, mancando nelle società di persone, a differenza che nelle società di capitali, quel particolare organo sociale che è l’assemblea, ma esistendo soltanto una pluralità di soci, i quali deliberano liberamente, senza obbligo di osservanza di alcuna particolari formalità, all’unanimità o a maggioranza a seconda che le singole disposizioni di legge richiedono, in relazione all’oggetto della deliberazione, il consenso di tutti soci o soltanto della maggioranza di essi, è sufficiente raccogliere le singole manifestazioni di volontà anche separatamente, non essendo previsto alcun particolare procedimento per la formazione di una deliberazione formalmente unitaria. In mancanza dell’unanimità dei consensi dei soci, la medesima deliberazione – non essendo la fattispecie in concreto realizzata riconducibile allo schema legale tipico dell’atto – è radicalmente nulla e, quindi, assolutamente inidonea a produrre effetti giuridici.
Deve, peraltro, darsi conto del fatto che, più recentemente, sebbene in modo implicito, la stessa Cassazione affermi come la nomina del liquidatore da parte dei soci richiede l’unanimità dei consensi (art. 2275 c.c.) “solo in via di normalità” (Cass. 10 gennaio 1991, n. 173; in precedenza, ha affermato che la derogabilità per volontà delle parti della disposizione dell’art. 2275, comma 1, c.c., per cui occorre il consenso di tutti i soci per nominare il liquidatore, Trib. Milano 23 settembre 1965, in Dir. fall., 1966, II, 149).
Inoltre, nel senso della ammissibilità della clausola contrattuale che rimetta alla maggioranza dei soci la nomina del o dei liquidatori si esprime, in tempi più recenti una giurisprudenza di merito (Trib. Roma, 21 giugno 2005, in Foro it., 2006, I, 2572, con nota critica di Perrino) la quale afferma che, qualora il contratto sociale di una società di persone rimetta alla maggioranza dei soci la determinazione delle modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori alla manifestazione della volontà collettiva, va applicato il criterio di computo per capi.
La questione, in sostanza, resta aperta e la scelta se aderire all’uno o all’altro orientamento è rimessa al prudente apprezzamento del notaio.
Il quesito se possa avvenire a maggioranza la nomina dei liquidatori in una società in nome collettivo, resta ancor oggi senza una soluzione certa; anche un recentissimo pronunciato del Settore Studi del CNN (n. 18- 2018/I) rimette al “prudente apprezzamento del Notaio” l’ adesione ai diversi orientamenti (unanimità o maggioranza).
Una corretta analisi della fattispecie non può prescindere dall’ attenta lettura dell’art. 2275 comma 1 c.c., supportata da alcuni presupposti di diritto:
- a) mancanza dell’ organo sociale dell’ assemblea per l’ adozione di una delibera formalmente unitaria;
- b) inderogabilità del principio della “unanimità” salvo nei casi espressamente previsti dal legislatore che, proprio nella loro tipicità, riaffermano la non possibilità di “estensione interpretativo- analogica”.
In linea con quanto innanzi affermato si era consolidato (soprattutto in giurisprudenza) l’ orientamento del limite inderogabile dell’ unanimità dei consensi, tant’è che nei casi di disaccordo, la nomina veniva eseguita dal Presidente del Tribunale (competenza esclusiva).
La costruzione per giungere ad una diversa conclusione, più in sintonia con le esigenze economico-finanziarie degli attuali rapporti sociali anche in ambito di società di persone, ma nel rispetto del dettato normativo, era quella di mantenere fermo il disposto della “unanimità del consenso” ma di anticiparne l’ espressione “facendola risalire ad una espressa clausola contrattuale contenuta nell’ atto costitutivo delle società”.
“La legittimità della clausola che rimette a maggioranza le modifiche si rinviene, pur sempre, nella volontà di tutti i soci, espressa nel contratto sociale volta a determinare l’ assoggettamento del singolo alle decisioni della maggioranza (Campobasso- Di Sabato- Cottino)”. Il Ferri addirittura sostiene la possibilità di indicare, già nel contratto sociale, nominativamente le persone dei liquidatori.
Sull’ adozione della possibilità di una nomina dei liquidatori a maggioranza, di recente, anche la Suprema Corte che ha ribadito come la richiesta della unanimità dei consensi rappresenti solo ” la via della normalità codicistica” ammettendo, a contrario e di fatto, la sua derogabilità; in tal senso anche la giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma del 21/06/2005) che ha affermato : “che, qualora il contratto sociale di una società di persone rimetta alla maggioranza dei soci la determinazione delle modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori alla manifestazione della volontà collettiva, va applicato il criterio di computo per capi“.
Probabilmente l’ espressa previsione contenuta in una clausola del contratto sociale potrebbe indirizzare “il prudente apprezzamento del Notaio” verso un orientamento favorevole all’ adozione della possibilità di demandare alla maggioranza dei soci di una società di persone la nomina del o dei liquidatori.
Gennaro Fiordiliso
Quesito di Impresa n. 18-2018/I. Società in nome collettivo e clausola per la nomina dei liquidatori a maggioranza
Risposta del 22 gennaio 2018
Si chiede se sia legittima la clausola del contratto sociale di una società in nome collettivo che preveda la nomina dei liquidatori a maggioranza.
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La possibilità di demandare alla maggioranza dei soci di una società di persone la nomina di uno o più liquidatori è controversa.
Occorre muove dal disposto dell’art. 2275, comma 1, c.c., il quale prevede che se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d’accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.
Al riguardo, Autorevole dottrina afferma che la regola dell’unanimità dei consensi sia destinata a valere laddove nel contratto sociale i soci non abbiano diversamente disposto: ed in tal senso, si ritiene che i patti sociali potrebbero sia demandare a terzi (esponenti particolarmente qualificati, si fa l’esempio della Camera di commercio) la nomina del o dei liquidatori, sia prevedere che la nomina segua a maggioranza (di interessi o di numero (Ghidini, Società personali, Padova, 1972, 832).
Nello stesso senso si esprime anche altro Autore, il quale ammette che il contratto sociale possa tanto rimettere la nomina alla maggioranza o ad un terzo estraneo alla società, quanto già nominativamente indicare le persone dei liquidatori (Ferri, Delle società, artt. 2247-2324, in Comm. Scialoja – Branca, Bologna- Roma, 1981, 270).
D’altronde, lo stesso art. 2275 reca, nel suo incipit, un espresso riferimento ad una diversa modalità di liquidazione stabilita nel contratto sociale.
Con l’avvertenza che, peraltro, la nomina a maggioranza non potrebbe fondarsi su una clausola relativa a(lla nomina a maggioranza de)gli amministratori, ma che nulla espressamente disponga per i liquidatori, stante la diversa funzione e posizione dei due organi (ancora Ghidini, Società personali, cit., 832).
Invero tale soluzione non sembrerebbe neppure contrastare con la posizione della giurisprudenza (in particolare, App. Milano, 7 maggio 1974, in Dir. Fall., 1974, II, 674 ss.) secondo la quale, laddove la norma stabilisce che, in mancanza di previsione nel contratto o di accordo di soci si fa ricorso al giudice, riconosce alle singole volontà dei soci carattere di requisito essenziale all’atto, mentre con la nomina giudiziale afferma il diritto di ciascun socio alla liquidazione. In tal senso si ritiene essenziale l’unanimità dei consensi. Ma detta unanimità – l’atto consensuale, appunto – potrebbe già essere espressa dapprincipio, attraverso la clausola del contratto sociale. Mentre, solo laddove tale clausola difettasse, non si potrebbe ritenere idonea una nomina che non provenga dalle volontà di tutti i soci.
Ciò in linea con la dottrina più recente che afferma la legittimità della clausola che rimetta alla maggioranza le modifiche, sottolineandosi che è pur sempre la volontà di tutti soci, espressa nel contratto sociale, a determinare l’assoggettamento del singolo alle decisioni della maggioranza (Campobasso, Diritto commerciale, Diritto delle società, Torino, 1999, 102; Di Sabato, Manuale delle società, Torino 1999, 91; Galgano, Diritto commerciale, II, Le società, Bologna-Roma, 2004, 54; Cottino, Diritto commerciale, Padova, 1999, 89, per il quale il limite è costituito dalla modifica dei momenti fisionomici della società).
Va però sottolineato come, secondo una risalente pronuncia della Suprema Corte (Cass. 16 luglio 1976, n. 2815, in Giust. Civ., 1976, I, 1580 e in Riv. Not., 1977, 176), nelle società di persone l’art. 2275 c.c., stabilendo che, in mancanza di diversa previsione del contratto sociale o di accordo tra i soci circa il modo di procedere alla liquidazione, questa è fatta da uno o più liquidatori nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale, attribuisce ai soci la legittimazione primaria alla nomina del o dei liquidatori con l’osservanza del limite inderogabile dell’unanimità dei consensi. Le singole volontà dei soci assumono perciò il ruolo di requisiti essenziali dell’atto collettivo di nomina, considerato dall’ordinamento come inscindibilmente unitario per la tutela dei diritti di tutti i soci nel loro insieme, senza che possa farsi alcuna distinzione tra soci che abbiano prestato e i soci che non abbiano prestato il loro consenso. Conseguentemente la deliberazione di nomina del o dei liquidatori deve essere adottata da tutti soci, anche se, mancando nelle società di persone, a differenza che nelle società di capitali, quel particolare organo sociale che è l’assemblea, ma esistendo soltanto una pluralità di soci, i quali deliberano liberamente, senza obbligo di osservanza di alcuna particolari formalità, all’unanimità o a maggioranza a seconda che le singole disposizioni di legge richiedono, in relazione all’oggetto della deliberazione, il consenso di tutti soci o soltanto della maggioranza di essi, è sufficiente raccogliere le singole manifestazioni di volontà anche separatamente, non essendo previsto alcun particolare procedimento per la formazione di una deliberazione formalmente unitaria. In mancanza dell’unanimità dei consensi dei soci, la medesima deliberazione – non essendo la fattispecie in concreto realizzata riconducibile allo schema legale tipico dell’atto – è radicalmente nulla e, quindi, assolutamente inidonea a produrre effetti giuridici.
Deve, peraltro, darsi conto del fatto che, più recentemente, sebbene in modo implicito, la stessa Cassazione affermi come la nomina del liquidatore da parte dei soci richiede l’unanimità dei consensi (art. 2275 c.c.) “solo in via di normalità” (Cass. 10 gennaio 1991, n. 173; in precedenza, ha affermato che la derogabilità per volontà delle parti della disposizione dell’art. 2275, comma 1, c.c., per cui occorre il consenso di tutti i soci per nominare il liquidatore, Trib. Milano 23 settembre 1965, in Dir. fall., 1966, II, 149).
Inoltre, nel senso della ammissibilità della clausola contrattuale che rimetta alla maggioranza dei soci la nomina del o dei liquidatori si esprime, in tempi più recenti una giurisprudenza di merito (Trib. Roma, 21 giugno 2005, in Foro it., 2006, I, 2572, con nota critica di Perrino) la quale afferma che, qualora il contratto sociale di una società di persone rimetta alla maggioranza dei soci la determinazione delle modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori alla manifestazione della volontà collettiva, va applicato il criterio di computo per capi.
La questione, in sostanza, resta aperta e la scelta se aderire all’uno o all’altro orientamento è rimessa al prudente apprezzamento del notaio.