S.A.S. , USUFRUTTO DI QUOTA DELL’ ACCOMANDANTE E SUCCESSIONE
Quesito di Impresa n. 116-2017/I. Società in accomandita semplice, usufrutto di quota dell’accomandante e successione
Risposta del 5 maggio 2017
Si chiede se la costituzione in favore di soggetto diverso dall’accomandatario dell’usufrutto sulla quota di accomandante di società in accomandita semplice valga ad evitare la causa di scioglimento ex art. 2323, c.c., laddove la quota dell’accomandante sia stata acquistata dall’accomandatario. In altre parole, si chiede se, per le società di persone, il socio sia il nudo proprietario o l’usufruttuario.
Nel caso in esame, l’accomandante lascia per testamento la propria quota al figlio accomandatario e l’usufrutto sulla stessa al coniuge superstite.
***
Come già precisato in altra risposta (Quesito n. 366-2015/I del 27 novembre 2015, Cessione della nuda proprietà della quota di s.r.l. ad un unico soggetto e comunicazione ex art. 2470 c.c., estt. Boggiali Ruotolo, inviata allo stesso richiedente), sebbene la questione della natura giuridica del titolare di usufrutto di partecipazioni in società di persone sia dibattuta, la dottrina e giurisprudenza prevalenti sono pervenute alla conclusione che l’usufruttuario, pur essendo titolare di diritti sociali patrimoniali e amministrativi, non è socio «non solo perché non è voluto come tale dagli altri soci, ma anche perché alla somma dei suoi poteri manca proprio quello più incisivo, relativo alle decisioni sulle modificazioni del contratto sociale (e alle operazioni amministrative precluse all’institore); inoltre (valutando la posizione sotto il profilo della responsabilità) anche quando tale responsabilità possa ritenersi illimitata, essa sarebbe diversa da quella del socio» (Ghidini, Le società personali, Padova, 1972, 678; Pavone La Rosa, Usufrutto di quota sociale nelle società in nome collettivo, in Annali del Seminario Giuridico dell’Università di Catania, II, 1948, 334; Santini, Le società a responsabilità limitata, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1992, 135; Gradassi, Pegno, usufrutto, affitto, sequestro e pignoramento di quote di società in nome collettivo, in Contr. e impr., 1992, 1139; Trib. Biella 23 ottobre 1999, in Dir. fall., 1999, 1250; Trib. Parma 7 febbraio 1998, in Giur. Mer., 1999, 530, con nota di Fauceglia, Sull’usufruttuario di quote, amministratore di società personale. Secondo Ferri, Società, in Commentario del codice civile a cura di Scialoja – Branca, Bologna-Roma, 1979, 384, lo status di socio potrebbe essere riconosciuto al nudo proprietario e all’usufruttuario soltanto in maniera congiunta, in quanto essi sono titolari di una posizione unitaria. In senso contrario si esprime, invece, Asquini, Usufrutto di quote sociali e di azioni, in Riv. dir. comm., 1947, 17).
Non appare, quindi, giuridicamente configurabile una società di persone costituita da più soggetti, di cui uno titolare della nuda proprietà e l’altro titolare dell’usufrutto, perché altrimenti si avrebbe una società di persone unipersonale. Quindi trova applicazione l’art. 2272 n. 4 c.c. e la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi comporta lo scioglimento della società.
Nel caso in esame, poi, coincidendo anche accomandatario e accomandante, si integra anche la causa di scioglimento ex art. 2323, c.c.
Quesito di Impresa n. 116-2017/I. Società in accomandita semplice, usufrutto di quota dell’accomandante e successione
Risposta del 5 maggio 2017
Si chiede se la costituzione in favore di soggetto diverso dall’accomandatario dell’usufrutto sulla quota di accomandante di società in accomandita semplice valga ad evitare la causa di scioglimento ex art. 2323, c.c., laddove la quota dell’accomandante sia stata acquistata dall’accomandatario. In altre parole, si chiede se, per le società di persone, il socio sia il nudo proprietario o l’usufruttuario.
Nel caso in esame, l’accomandante lascia per testamento la propria quota al figlio accomandatario e l’usufrutto sulla stessa al coniuge superstite.
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Come già precisato in altra risposta (Quesito n. 366-2015/I del 27 novembre 2015, Cessione della nuda proprietà della quota di s.r.l. ad un unico soggetto e comunicazione ex art. 2470 c.c., estt. Boggiali Ruotolo, inviata allo stesso richiedente), sebbene la questione della natura giuridica del titolare di usufrutto di partecipazioni in società di persone sia dibattuta, la dottrina e giurisprudenza prevalenti sono pervenute alla conclusione che l’usufruttuario, pur essendo titolare di diritti sociali patrimoniali e amministrativi, non è socio «non solo perché non è voluto come tale dagli altri soci, ma anche perché alla somma dei suoi poteri manca proprio quello più incisivo, relativo alle decisioni sulle modificazioni del contratto sociale (e alle operazioni amministrative precluse all’institore); inoltre (valutando la posizione sotto il profilo della responsabilità) anche quando tale responsabilità possa ritenersi illimitata, essa sarebbe diversa da quella del socio» (Ghidini, Le società personali, Padova, 1972, 678; Pavone La Rosa, Usufrutto di quota sociale nelle società in nome collettivo, in Annali del Seminario Giuridico dell’Università di Catania, II, 1948, 334; Santini, Le società a responsabilità limitata, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1992, 135; Gradassi, Pegno, usufrutto, affitto, sequestro e pignoramento di quote di società in nome collettivo, in Contr. e impr., 1992, 1139; Trib. Biella 23 ottobre 1999, in Dir. fall., 1999, 1250; Trib. Parma 7 febbraio 1998, in Giur. Mer., 1999, 530, con nota di Fauceglia, Sull’usufruttuario di quote, amministratore di società personale. Secondo Ferri, Società, in Commentario del codice civile a cura di Scialoja – Branca, Bologna-Roma, 1979, 384, lo status di socio potrebbe essere riconosciuto al nudo proprietario e all’usufruttuario soltanto in maniera congiunta, in quanto essi sono titolari di una posizione unitaria. In senso contrario si esprime, invece, Asquini, Usufrutto di quote sociali e di azioni, in Riv. dir. comm., 1947, 17).
Non appare, quindi, giuridicamente configurabile una società di persone costituita da più soggetti, di cui uno titolare della nuda proprietà e l’altro titolare dell’usufrutto, perché altrimenti si avrebbe una società di persone unipersonale. Quindi trova applicazione l’art. 2272 n. 4 c.c. e la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi comporta lo scioglimento della società.
Nel caso in esame, poi, coincidendo anche accomandatario e accomandante, si integra anche la causa di scioglimento ex art. 2323, c.c.