RINUNCIA ALL’ USUFRUTTO SU QUOTA DI ACCOMANDANTE DI S.A.S.

La rinuncia al diritto di usufrutto sulla quota di accomandante si s.a.s. rappresenta una fattispecie tipica, dottrinariamente complessa, nell’ ambito della quale il corretto inquadramento del diritto reale di usufrutto si interfaccia strettamente con i principi propri del diritto societario.

La domanda a cui gli operatori del diritto provano a dare una risposta coerente è se nel caso di rinuncia all’ usufrutto su quota di accomandante occorra o meno il consenso degli altri soci come (per analogia) per la costituzione dell’ usufrutto stesso.

La risposta al quesito di impresa n. 294-2017/I, pur nella sua estrema sintesi, fonda la logica interpretazione giuridica centrando alcuni aspetti fondamentali di diritto, che riportiamo in rapida sintesi:

1) l’ usufruttuario non è socio ( nessuna interferenza sulle modificazioni del contratto sociale, sulle operazioni amministrative e sul diritto di recesso – orientamento costante della giurisprudenza di merito): al socio nudo proprietario i diritti dispositivi, all’ usufruttuario i diritti di puro godimento (vedi Tassinari-Candini);

2) l’ ingresso dell’ usufruttuario, integrando comunque una vicenda, pur se limitata, di modificazione del contratto sociale, necessita del consenso degli altri soci ex artt. 2252 e 2322 comma 2 c.c.;

3) la rinunzia dell’ usufrutto, come puro fenomeno estintivo, ripristinando una situazione quo ante ( il nudo proprietario era già socio della società) non necessita di alcun consenso degli altri soci.

L’ intuitus personae, alterato nella fase costitutiva dell’ usufrutto, come innanzi esplicitato, si riafferma automaticamente, grazie alla rinunzia dell’ usufruttuario, nella figura del socio originario che ritorna ad espletare a pieno titolo sia i poteri di amministrazione e dispositivi che quelli di godimento.

Dubbi restano sulla giustificazione causale e sulla legittimazione all’ iscrizione della rinunzia nel R.R.I.I.,stante la “non inquadrabilità” nell’ ambito delle modificazioni del contratto sociale: forse l’ unico punto di riferimento può ravvisarsi nella “modifica di diritti e prerogative del socio”.

Gennaro Fiordiliso

Quesito di Impresa n. 294-2017/I. Rinuncia all’usufrutto su quota di accomandante di s.a.s.
Risposta del 20 dicembre 2017

Si chiede se la rinuncia al diritto di usufrutto sulla quota di accomandante di società in accomandita semplice richieda il consenso di tutti i soci.

***

L’opinione assolutamente prevalente esclude che l’usufruttuario, pur titolare di diritti sociali patrimoniali e amministrativi, sia socio, e ciò non solo perché non è voluto come tale degli altri soci, ma anche perché alla somma dei suoi poteri manca proprio quello più incisivo, relativo alle decisioni sulle modificazioni del contratto sociale e alle operazioni amministrative (Trib. Parma, 7 febbraio 1998, in Giur. Mer., 1999, 530; Trib. Biella, 23 ottobre 1999, in Dir. Fall., 1999, 1250; Trib. Bologna, 24 aprile 2001, in Società, 2002, 496; Trib. Milano 16 luglio 2008. In dottrina Ghidini, Società personali, Padova, 1972, 678; Santini, Le società responsabilità limitata, in Comm. Scialoja – Branca, Bologna-Roma, 1971,135; Gradassi, Pegno, usufrutto, affitto, sequestro e pignoramento di quote di società in nome collettivo, in Contr. e impr., 1992, 1139; Pescatore, L’usufrutto su quote di società di persone, in Società, 1997, 925; Cottino – Sarale – Weigmann, Società di persone e consorzi, in Tratt. Cottino, Padova, 2004, 240. Per queste indicazioni Tassinari-Candini, L’usufrutto di partecipazioni sociali, in Tratt. Società di persone Preite, Torino, 2015, **, 2467).

Socio è, dunque, il nudo proprietario, cui spettano i connessi poteri di amministrazione, la potestà di modificare i patti sociali nonché il diritto di recesso il cui esercizio costituisce disposizione e non godimento della qualità di socio.

Ciò posto, un rilievo fondamentale, ai fini della questione che interessa, assume proprio la natura della partecipazione e della qualità di socio nella società di persone, in cui vi è la compresenza dell’elemento contrattuale e di quello patrimoniale, rispetto, invece, alla posizione dell’usufruttuario.

Se, infatti, il diritto di partecipazione fosse configurabile alla stregua di un diritto con rilievo esclusivamente patrimoniale, esso dovrebbe considerarsi rinunciabile, ma di rinuncia alla quota non è possibile parlare, tanto che l’unica forma di “disimpegno” ammessa è quella – tipicamente contrattuale – del recesso (Santini, Le società responsabilità limitata, cit., 25, per il quale si può rinunciare all’esercizio dei singoli diritti, si può rinunciare a crediti maturati, rimanendo socio, ma -come è risaputo- l’unico modo previsto dalla legge di perdere la qualità di socio è quello di recedere dalla società, ed il recesso è un modo di estinzione di rapporti contrattuali, non anche di diritti”).

All’opposto, l’usufruttuario, che non è socio, non è parte di tale contratto, ancorché per la costituzione del diritto sia necessario il consenso dei soci.

Perché l’usufrutto sia validamente costituito e, conseguentemente, produca i propri effetti nei confronti degli altri soci e della società, occorre, infatti, che esso sia accettato dagli stessi; in tal caso, il consenso è regolato dalle disposizioni dell’art. 2252 c.c. (unanimità dei consensi, salvo che sia diversamente convenuto) per i casi di società semplice, in nome collettivo e dei soci accomandatari, e dell’art. 2322, secondo comma, c.c. (maggioranza dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale) per le quote dei soci accomandanti.

La dottrina (v., per esempio, Ghidini, Società personali, cit., 671) ritiene che la forma da adottarsi per la costituzione dell’usufrutto sia la stessa richiesta per il trasferimento della quota, sostenendosi come tale vicenda integri una modificazione del contratto sociale, soggetta peraltro ad iscrizione nel registro delle imprese, non essendo presente altro mezzo dal quale farla risultare (Asquini, Usufrutto di quote sociali e di azioni, in Riv. dir. comm., 1947, 18).

Ciò non sta, tuttavia, a significare che tale modificazione implichi un ingresso del soggetto cui è attribuito il diritto di usufrutto nel contratto di società: la modifica, infatti, riguarda non la posizione di socio, bensì la spettanza di alcuni diritti e prerogative (normalmente) del socio.

Sotto tale profilo, va comunque sottolineata la natura patrimoniale del diritto di usufrutto, per la rinuncia al quale è da escludersi qualsiasi rilievo del consenso dei soci.

Se, infatti, nella fase costitutiva dell’usufrutto il consenso di tutti i soci è richiesto al fine di consentire l’attribuzione di taluni diritti a soggetti estranei alla compagine sociale, la medesima esigenza non può evidentemente porsi rispetto alle vicende estintive dell’usufrutto, tra cui figura la rinuncia, per effetto delle quali i predetti diritti ritornano in capo al nudo proprietario già socio.

Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali

La rinuncia al diritto di usufrutto sulla quota di accomandante si s.a.s. rappresenta una fattispecie tipica, dottrinariamente complessa, nell’ ambito della quale il corretto inquadramento del diritto reale di usufrutto si interfaccia strettamente con i principi propri del diritto societario.

La domanda a cui gli operatori del diritto provano a dare una risposta coerente è se nel caso di rinuncia all’ usufrutto su quota di accomandante occorra o meno il consenso degli altri soci come (per analogia) per la costituzione dell’ usufrutto stesso.

La risposta al quesito di impresa n. 294-2017/I, pur nella sua estrema sintesi, fonda la logica interpretazione giuridica centrando alcuni aspetti fondamentali di diritto, che riportiamo in rapida sintesi:

1) l’ usufruttuario non è socio ( nessuna interferenza sulle modificazioni del contratto sociale, sulle operazioni amministrative e sul diritto di recesso – orientamento costante della giurisprudenza di merito): al socio nudo proprietario i diritti dispositivi, all’ usufruttuario i diritti di puro godimento (vedi Tassinari-Candini);

2) l’ ingresso dell’ usufruttuario, integrando comunque una vicenda, pur se limitata, di modificazione del contratto sociale, necessita del consenso degli altri soci ex artt. 2252 e 2322 comma 2 c.c.;

3) la rinunzia dell’ usufrutto, come puro fenomeno estintivo, ripristinando una situazione quo ante ( il nudo proprietario era già socio della società) non necessita di alcun consenso degli altri soci.

L’ intuitus personae, alterato nella fase costitutiva dell’ usufrutto, come innanzi esplicitato, si riafferma automaticamente, grazie alla rinunzia dell’ usufruttuario, nella figura del socio originario che ritorna ad espletare a pieno titolo sia i poteri di amministrazione e dispositivi che quelli di godimento.

Dubbi restano sulla giustificazione causale e sulla legittimazione all’ iscrizione della rinunzia nel R.R.I.I.,stante la “non inquadrabilità” nell’ ambito delle modificazioni del contratto sociale: forse l’ unico punto di riferimento può ravvisarsi nella “modifica di diritti e prerogative del socio”.

Gennaro Fiordiliso

Quesito di Impresa n. 294-2017/I. Rinuncia all’usufrutto su quota di accomandante di s.a.s.
Risposta del 20 dicembre 2017

Si chiede se la rinuncia al diritto di usufrutto sulla quota di accomandante di società in accomandita semplice richieda il consenso di tutti i soci.

***

L’opinione assolutamente prevalente esclude che l’usufruttuario, pur titolare di diritti sociali patrimoniali e amministrativi, sia socio, e ciò non solo perché non è voluto come tale degli altri soci, ma anche perché alla somma dei suoi poteri manca proprio quello più incisivo, relativo alle decisioni sulle modificazioni del contratto sociale e alle operazioni amministrative (Trib. Parma, 7 febbraio 1998, in Giur. Mer., 1999, 530; Trib. Biella, 23 ottobre 1999, in Dir. Fall., 1999, 1250; Trib. Bologna, 24 aprile 2001, in Società, 2002, 496; Trib. Milano 16 luglio 2008. In dottrina Ghidini, Società personali, Padova, 1972, 678; Santini, Le società responsabilità limitata, in Comm. Scialoja – Branca, Bologna-Roma, 1971,135; Gradassi, Pegno, usufrutto, affitto, sequestro e pignoramento di quote di società in nome collettivo, in Contr. e impr., 1992, 1139; Pescatore, L’usufrutto su quote di società di persone, in Società, 1997, 925; Cottino – Sarale – Weigmann, Società di persone e consorzi, in Tratt. Cottino, Padova, 2004, 240. Per queste indicazioni Tassinari-Candini, L’usufrutto di partecipazioni sociali, in Tratt. Società di persone Preite, Torino, 2015, **, 2467).

Socio è, dunque, il nudo proprietario, cui spettano i connessi poteri di amministrazione, la potestà di modificare i patti sociali nonché il diritto di recesso il cui esercizio costituisce disposizione e non godimento della qualità di socio.

Ciò posto, un rilievo fondamentale, ai fini della questione che interessa, assume proprio la natura della partecipazione e della qualità di socio nella società di persone, in cui vi è la compresenza dell’elemento contrattuale e di quello patrimoniale, rispetto, invece, alla posizione dell’usufruttuario.

Se, infatti, il diritto di partecipazione fosse configurabile alla stregua di un diritto con rilievo esclusivamente patrimoniale, esso dovrebbe considerarsi rinunciabile, ma di rinuncia alla quota non è possibile parlare, tanto che l’unica forma di “disimpegno” ammessa è quella – tipicamente contrattuale – del recesso (Santini, Le società responsabilità limitata, cit., 25, per il quale si può rinunciare all’esercizio dei singoli diritti, si può rinunciare a crediti maturati, rimanendo socio, ma -come è risaputo- l’unico modo previsto dalla legge di perdere la qualità di socio è quello di recedere dalla società, ed il recesso è un modo di estinzione di rapporti contrattuali, non anche di diritti”).

All’opposto, l’usufruttuario, che non è socio, non è parte di tale contratto, ancorché per la costituzione del diritto sia necessario il consenso dei soci.

Perché l’usufrutto sia validamente costituito e, conseguentemente, produca i propri effetti nei confronti degli altri soci e della società, occorre, infatti, che esso sia accettato dagli stessi; in tal caso, il consenso è regolato dalle disposizioni dell’art. 2252 c.c. (unanimità dei consensi, salvo che sia diversamente convenuto) per i casi di società semplice, in nome collettivo e dei soci accomandatari, e dell’art. 2322, secondo comma, c.c. (maggioranza dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale) per le quote dei soci accomandanti.

La dottrina (v., per esempio, Ghidini, Società personali, cit., 671) ritiene che la forma da adottarsi per la costituzione dell’usufrutto sia la stessa richiesta per il trasferimento della quota, sostenendosi come tale vicenda integri una modificazione del contratto sociale, soggetta peraltro ad iscrizione nel registro delle imprese, non essendo presente altro mezzo dal quale farla risultare (Asquini, Usufrutto di quote sociali e di azioni, in Riv. dir. comm., 1947, 18).

Ciò non sta, tuttavia, a significare che tale modificazione implichi un ingresso del soggetto cui è attribuito il diritto di usufrutto nel contratto di società: la modifica, infatti, riguarda non la posizione di socio, bensì la spettanza di alcuni diritti e prerogative (normalmente) del socio.

Sotto tale profilo, va comunque sottolineata la natura patrimoniale del diritto di usufrutto, per la rinuncia al quale è da escludersi qualsiasi rilievo del consenso dei soci.

Se, infatti, nella fase costitutiva dell’usufrutto il consenso di tutti i soci è richiesto al fine di consentire l’attribuzione di taluni diritti a soggetti estranei alla compagine sociale, la medesima esigenza non può evidentemente porsi rispetto alle vicende estintive dell’usufrutto, tra cui figura la rinuncia, per effetto delle quali i predetti diritti ritornano in capo al nudo proprietario già socio.

Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali