ASSENZA ASSOLUTA DI INFORMAZIONE E NULLITA’ DELLA DELIBERA
Assenza assoluta di informazione e nullità della delibera (Trib. Milano, 27 settembre 2018)
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, con sentenza 27 settembre 2018, n. 1166 (in www.giurisprudenzadelleimprese.it), conferma il proprio orientamento secondo cui il vizio di nullità della delibera in quanto “presa in assenza assoluta di informazione”, previsto dal secondo comma dell’art.2479-ter, c.c., per le decisioni dei soci di s.r.l., si risolve – nel caso di deliberazione assembleare – nella completa carenza di convocazione dell’assemblea, riecheggiando, in materia di s.r.l., l’analoga previsione di nullità contenuta per le delibere assembleari di spa nel primo comma dell’art. 2379, c.c. in riferimento al caso di “mancata convocazione dell’assemblea”.
Si tratta di orientamento costante nella giurisprudenza del Tribunale di Milano (da ultimo, Trib. Milano, 1° febbraio 2018, in CNN Notizie dell’8 maggio 2018, con nota Ruotolo-Boggiali, L’assenza assoluta di informazione ai fini dell’invalidità ex art. 2479-ter, comma 3, c.c., cui si rinvia per i riferimenti dottrinari), il quale ha avuto modo di affermare come la dizione di cui al terzo comma dell’art. 2479 ter c.c., che prevede la impugnabilità nel più ampio termine di tre anni delle decisioni dei soci di s.r.l. “prese in assoluta mancanza di informazione”, va rapportata alla specifica disciplina, per le s.r.l., delle decisioni dei soci, decisioni adottabili oltre che in forma assembleare (art. 2479 bis c.c.) anche, ove lo statuto rechi espressa previsione in tal senso, “ mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto“ (art. 2479 c.c.), sicché la formula normativa dell’art. 2479 ter c.c. pare differenziarsi da quella parallela in materia di S.p.A. (contenuta nel primo comma dell’art. 2379 c.c. che prevede la impugnabilità nel termine di tre anni delle deliberazioni, tra l’altro, “nei casi di mancata convocazione dell’assemblea”, casi che il terzo comma dello stesso articolo precisa non possono configurarsi quando la convocazione non “manca” ma è solo “ irregolare”, provenendo comunque l’avviso “da un componente dell’organo amministrativo”) solo in quanto si riferisce non solo a deliberazioni assembleari ma anche alle decisioni dei soci adottate per iscritto, per le quali ultime non potrebbe rilevare la “mancanza di convocazione” ma, appunto, solo la più generica “mancanza di informazione” (così Trib. Milano, 13 dicembre 2012, in giurisprudenzadelleimprese.it e in Società, 2013, 1174, con commento di Milic, Nullità delle deliberazioni prese in assenza assoluta di informazione; Trib. Milano 7 marzo 2012, citato nella pronuncia in rassegna, ma anche Trib. Roma, 14 aprile 2014, in giurisprudenzadelleimprese.it. Per il caso di invalidità da difetto assoluto di informazione dovuto al mancato ricevimento dell’avviso di convocazione, Trib. Milano, 19 dicembre 2016, in CNN Notizie del 2 marzo 2017, con nota Ruotolo – Boggiali, Invalidità della delibera per difetto assoluto di informazione, nonché Trib. Milano, ord. 13 marzo 2014, in CNN Notizie del 14 maggio 2014, con nota Ruotolo – Boggiali, La possibile rilevanza del momento di ricevimento dell’avviso di convocazione dell’assemblea di srl: prime applicazioni dei principi espressi dalle Sezioni Unite).
Nel caso di specie, il Tribunale esclude la sussistenza di detto vizio in quanto il socio era stato convocato per l’assemblea in discussione con missiva raccomandata spedita entro il termine statutario coincidente con quello legale e ricevuta il giorno precedente a quello dell’assemblea.
Assenza assoluta di informazione e nullità della delibera (Trib. Milano, 27 settembre 2018)
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, con sentenza 27 settembre 2018, n. 1166 (in www.giurisprudenzadelleimprese.it), conferma il proprio orientamento secondo cui il vizio di nullità della delibera in quanto “presa in assenza assoluta di informazione”, previsto dal secondo comma dell’art.2479-ter, c.c., per le decisioni dei soci di s.r.l., si risolve – nel caso di deliberazione assembleare – nella completa carenza di convocazione dell’assemblea, riecheggiando, in materia di s.r.l., l’analoga previsione di nullità contenuta per le delibere assembleari di spa nel primo comma dell’art. 2379, c.c. in riferimento al caso di “mancata convocazione dell’assemblea”.
Si tratta di orientamento costante nella giurisprudenza del Tribunale di Milano (da ultimo, Trib. Milano, 1° febbraio 2018, in CNN Notizie dell’8 maggio 2018, con nota Ruotolo-Boggiali, L’assenza assoluta di informazione ai fini dell’invalidità ex art. 2479-ter, comma 3, c.c., cui si rinvia per i riferimenti dottrinari), il quale ha avuto modo di affermare come la dizione di cui al terzo comma dell’art. 2479 ter c.c., che prevede la impugnabilità nel più ampio termine di tre anni delle decisioni dei soci di s.r.l. “prese in assoluta mancanza di informazione”, va rapportata alla specifica disciplina, per le s.r.l., delle decisioni dei soci, decisioni adottabili oltre che in forma assembleare (art. 2479 bis c.c.) anche, ove lo statuto rechi espressa previsione in tal senso, “ mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto“ (art. 2479 c.c.), sicché la formula normativa dell’art. 2479 ter c.c. pare differenziarsi da quella parallela in materia di S.p.A. (contenuta nel primo comma dell’art. 2379 c.c. che prevede la impugnabilità nel termine di tre anni delle deliberazioni, tra l’altro, “nei casi di mancata convocazione dell’assemblea”, casi che il terzo comma dello stesso articolo precisa non possono configurarsi quando la convocazione non “manca” ma è solo “ irregolare”, provenendo comunque l’avviso “da un componente dell’organo amministrativo”) solo in quanto si riferisce non solo a deliberazioni assembleari ma anche alle decisioni dei soci adottate per iscritto, per le quali ultime non potrebbe rilevare la “mancanza di convocazione” ma, appunto, solo la più generica “mancanza di informazione” (così Trib. Milano, 13 dicembre 2012, in giurisprudenzadelleimprese.it e in Società, 2013, 1174, con commento di Milic, Nullità delle deliberazioni prese in assenza assoluta di informazione; Trib. Milano 7 marzo 2012, citato nella pronuncia in rassegna, ma anche Trib. Roma, 14 aprile 2014, in giurisprudenzadelleimprese.it. Per il caso di invalidità da difetto assoluto di informazione dovuto al mancato ricevimento dell’avviso di convocazione, Trib. Milano, 19 dicembre 2016, in CNN Notizie del 2 marzo 2017, con nota Ruotolo – Boggiali, Invalidità della delibera per difetto assoluto di informazione, nonché Trib. Milano, ord. 13 marzo 2014, in CNN Notizie del 14 maggio 2014, con nota Ruotolo – Boggiali, La possibile rilevanza del momento di ricevimento dell’avviso di convocazione dell’assemblea di srl: prime applicazioni dei principi espressi dalle Sezioni Unite).
Nel caso di specie, il Tribunale esclude la sussistenza di detto vizio in quanto il socio era stato convocato per l’assemblea in discussione con missiva raccomandata spedita entro il termine statutario coincidente con quello legale e ricevuta il giorno precedente a quello dell’assemblea.