DONAZIONE DI BENE IN COMUNIONE LEGALE PRIVA DEL CONSENSO DI UN CONIUGE
*CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – SENTENZA 15 marzo 2016, n. 5068
“La donazione di cosa, in tutto od in parte, altrui (qual è la quota del bene indiviso di una massa ereditaria da parte del coerede), è nulla per mancanza di causa donandi, salvo che l’alterità del bene sia nota alle parti e risulti dal titolo, traducendosi in una donazione obbligatoria di dare. Nel consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante.
*CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE CIVILE – ORDINANZA 31 agosto 2018, n. 21503
La donazione di un bene facente parte della comunione legale dei beni a favore di un figlio è valida anche se posta in essere da uno solo dei coniugi, senza il consenso dell’altro, poiché quest’ultimo può sempre agire mediante l’azione di annullamento entro un anno (ai sensi dell’articolo 184 cod. civ.). Inoltre, in presenza di altri legittimari, ove la donazione sia lesiva delle loro ragioni, essi possono sempre agire con l’azione di riduzione.
Nel primo orientamento giurisprudenziale (2016) la Suprema Corte è netta nell’ inquadrare la nullità dell’ atto per mancanza di causa, salvo che, per espressa previsione dell’ altruità, possa riportarsi nell’ambito di un contratto obbligatorio ( contratto consensuale con effetti obbligatori).
Nel secondo pronunciato giurisprudenziale (2018) la Suprema Corte, tralasciando la disamina della causa del negozio giuridico e della previsione o meno dell’ altruità della cosa, partendo dai rimedi posti a tutela della patologia del negozio che sono espressamente previsti dal legislatore negli articoli 184 (annullabilità dell’ atto) e 555 e ss. c.c. (azione di riduzione), considera l’ atto di donazione di bene in comunione legale privo del consenso di uno dei coniugi annullabile e / o impugnabile.
A parere della Corte ( Ordinanza 2018) la citata previsione normativa dei rimedi ci riporta automaticamente nella costruzione sistematica di un negozio annullabile/ impugnabile, non necessitando di ulteriori approfondimenti sulla causa e natura giuridica del negozio.
*CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – SENTENZA 15 marzo 2016, n. 5068
“La donazione di cosa, in tutto od in parte, altrui (qual è la quota del bene indiviso di una massa ereditaria da parte del coerede), è nulla per mancanza di causa donandi, salvo che l’alterità del bene sia nota alle parti e risulti dal titolo, traducendosi in una donazione obbligatoria di dare. Nel consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante.
*CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE CIVILE – ORDINANZA 31 agosto 2018, n. 21503
La donazione di un bene facente parte della comunione legale dei beni a favore di un figlio è valida anche se posta in essere da uno solo dei coniugi, senza il consenso dell’altro, poiché quest’ultimo può sempre agire mediante l’azione di annullamento entro un anno (ai sensi dell’articolo 184 cod. civ.). Inoltre, in presenza di altri legittimari, ove la donazione sia lesiva delle loro ragioni, essi possono sempre agire con l’azione di riduzione.
Nel primo orientamento giurisprudenziale (2016) la Suprema Corte è netta nell’ inquadrare la nullità dell’ atto per mancanza di causa, salvo che, per espressa previsione dell’ altruità, possa riportarsi nell’ambito di un contratto obbligatorio ( contratto consensuale con effetti obbligatori).
Nel secondo pronunciato giurisprudenziale (2018) la Suprema Corte, tralasciando la disamina della causa del negozio giuridico e della previsione o meno dell’ altruità della cosa, partendo dai rimedi posti a tutela della patologia del negozio che sono espressamente previsti dal legislatore negli articoli 184 (annullabilità dell’ atto) e 555 e ss. c.c. (azione di riduzione), considera l’ atto di donazione di bene in comunione legale privo del consenso di uno dei coniugi annullabile e / o impugnabile.
A parere della Corte ( Ordinanza 2018) la citata previsione normativa dei rimedi ci riporta automaticamente nella costruzione sistematica di un negozio annullabile/ impugnabile, non necessitando di ulteriori approfondimenti sulla causa e natura giuridica del negozio.