PAGAMENTO DEL PREZZO-CONDIZIONE EFFETTO TRASLATIVO
Questa particolare Sentenza della Cassazione, in tema di preliminare di vendita ed applicabilità del’ art. 2932 c.c., è innovativa su due punti di diritto che costituiscono la base logico-giuridica su cui vengono costruite le motivazioni :
- il requisito dell’ offerta ex comma 2 dell’ articolo 2932 c.c. è da ritenersi ottemperato con la semplice proposizione della domanda giudiziale;
- il pagamento effettivo del prezzo è considerato/valutato come condizione per il verificarsi dell’ effetto traslativo.
Presupposti questi di non facile inquadramento dottrinario, ma che plasmano il diritto soprattutto in funzione di un corretto equilibrio dei rapporti obbligatori, letti anche in chiave sociale (aspetti questi sempre più presenti nell’evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte).
Gennaro Fiordiliso
*Cassazione, sentenza 5 giugno 2018, n. 14372, sez. II civile
Se le parti di un preliminare di vendita immobiliare hanno convenuto che il pagamento del prezzo debba essere effettuato alla stipulazione del definitivo, il requisito dell’offerta di cui all’art. 2932, comma 2, c.c. è da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre, perché in essa necessariamente implicito; in tale ipotesi, deve senz’altro essere emessa la sentenza produttrice degli effetti del contratto non concluso ed il pagamento del prezzo va imposto come condizione per il verificarsi dell’effetto traslativo derivante dalla pronuncia del giudice.
Questa particolare Sentenza della Cassazione, in tema di preliminare di vendita ed applicabilità del’ art. 2932 c.c., è innovativa su due punti di diritto che costituiscono la base logico-giuridica su cui vengono costruite le motivazioni :
- il requisito dell’ offerta ex comma 2 dell’ articolo 2932 c.c. è da ritenersi ottemperato con la semplice proposizione della domanda giudiziale;
- il pagamento effettivo del prezzo è considerato/valutato come condizione per il verificarsi dell’ effetto traslativo.
Presupposti questi di non facile inquadramento dottrinario, ma che plasmano il diritto soprattutto in funzione di un corretto equilibrio dei rapporti obbligatori, letti anche in chiave sociale (aspetti questi sempre più presenti nell’evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte).
Gennaro Fiordiliso
*Cassazione, sentenza 5 giugno 2018, n. 14372, sez. II civile
Se le parti di un preliminare di vendita immobiliare hanno convenuto che il pagamento del prezzo debba essere effettuato alla stipulazione del definitivo, il requisito dell’offerta di cui all’art. 2932, comma 2, c.c. è da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre, perché in essa necessariamente implicito; in tale ipotesi, deve senz’altro essere emessa la sentenza produttrice degli effetti del contratto non concluso ed il pagamento del prezzo va imposto come condizione per il verificarsi dell’effetto traslativo derivante dalla pronuncia del giudice.