TRASFERIMENTO QUOTA DI S.R.L.

27.11.18
Trasferimento di quote di s.r.l. e scrittura privata riconosciuta in giudizio (Trib. Milano, 6 aprile 2018)
Il Tribunale di Milano con sentenza 6 aprile 2018 (in giurisprudenzadelleimprese.it) afferma che, ai fini del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese, con effetti pubblicitari erga omnes, ex art. 2470, c.c., è sufficiente il riconoscimento (tacito) in giudizio della sottoscrizione di una scrittura privata non autenticata recante trasferimento delle partecipazioni di s.r.l.

Per il Tribunale, dunque, all’autenticazione delle sottoscrizioni da parte del pubblico ufficiale ex art. 2703, c.c., va equiparato il caso in cui la scrittura privata sia stata prodotta in giudizio da una parte contraente e l’altra sia rimasta contumace, poiché da ciò consegue ai sensi dell’art. 215 co. 1° n. 1 c.p.c. e 2702 ultima parte c.c. l’effetto legale tipico del riconoscimento tacito di entrambe le sottoscrizioni, cui l’autenticazione ad opera del pubblico ufficiale abilitato è ex lege parificata (art. 2703 co. 1° c.c.)

Invero, l’art. 2470, comma 2, c.c. prevede che «l’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale (…)».

Disciplina alla quale, come è noto, si è successivamente affiancata l’ipotesi prevista dal comma 1-bis dell’art. 36, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, inserito dalla relativa legge di conversione (l. 6 agosto 2008, n. 133).

La norma, in sostanza, prevede, nel regime “ordinario” di circolazione delle partecipazioni di s.r.l., quale forma minima quella della scrittura privata con sottoscrizione autenticata.

La conclusione cui perviene il Tribunale può, dunque, suscitare alcune perplessità: in altro ambito, sia pur afferente al tema della pubblicità legale, si tende, infatti, a escludere che la scrittura privata meramente riconosciuta in giudizio possa costituire titolo idoneo.

Ci si riferisce, in particolare, al sistema della pubblicità immobiliare, rispetto al quale va ricordato come l’art. 2657, c.c., nel prevedere la forma che deve rivestire il titolo per la trascrizione (e l’iscrizione ipotecaria) stabilisce che questo debba constare da atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

In tale contesto – con specifico riguardo al dibattito che è sorto relativamente ai verbali di conciliazione in sede non contenziosa – predomina l’orientamento che riconduce l’efficacia della scrittura privata riconosciuta in giudizio “non oltre l’alveo della preclusione processuale”, con la conseguenza di escluderne l’utilizzabilità a fini pubblicitari (Cass. civ. sez. I, 12 marzo 1996, in Vita not, 1996, 1387; Cass. 29 luglio 1978, n. 3807, in Foro. It., Rep., 1978, voce Trascrizione n.13; Cass. 21 maggio 1956, n. 1749, in Foro. It., Rep., 1956, voce Scrittura n. 32. In dottrina, Tondo, Sull’idoneità dei verbali di conciliazione alle formalità pubblicitarie, in Foro It., 1987, I, c. 3137 e Trascrizione su titoli inidonei, in Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e materiali, 3, Milano, 1989, 1991, 255 ss. Diversamente, per l’equiparazione alla scrittura privata autenticata e, quindi, per l’idoneità ai fini delle formalità pubblicitarie, Trib. Firenze, decreto 27 novembre 1986, in Foro it., I, 1987, 3130).

Va segnalato, peraltro, come recentissimamente la Suprema Corte abbia ribadito il principio per cui quando di un atto soggetto a trascrizione non esiste altro documento che una scrittura privata le cui sottoscrizioni non sono autentiche ai sensi dell’art. 2703 c.c. e, pertanto, difetta un titolo idoneo per eseguire la trascrizione di tale atto, quest’ultima non può essere conseguita che mediante l’azione di accertamento giudiziale sull’autenticità delle sottoscrizioni, di tal che la sentenza che accoglie la suddetta azione si integra con la scrittura privata e costituisce titolo idoneo per la trascrizione, che, una volta compiuta, consente l’opponibilità ai terzi della scrittura medesima con decorrenza dalla data in cui è stata trascritta la domanda di accertamento (Cass. 26 ottobre 2018, n. 27169. Nello stesso senso, cfr. anche Cass. 11 febbraio 1985, n. 1101, in Vita not. 1985, 390; Cass. 30 agosto 2004, n. 17391, in Foro it. 2005, I, 411; Cass. 23 gennaio 2013, n. 1553; Cass. 19 dicembre 2016, n. 26102, in Foro it., 2017, I, 3448, con nota di Piccolo).

Si tratta, invero, di questioni che hanno ragione di riproporsi anche con riferimento alla pubblicità degli atti di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l., rispetto alle quali sembrerebbe allora semplicistico affermare apoditticamente l’idoneità della scrittura privata (per di più tacitamente) riconosciuta in giudizio ai fini del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese ex art. 2470, c.c.

27.11.18
Trasferimento di quote di s.r.l. e scrittura privata riconosciuta in giudizio (Trib. Milano, 6 aprile 2018)
Il Tribunale di Milano con sentenza 6 aprile 2018 (in giurisprudenzadelleimprese.it) afferma che, ai fini del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese, con effetti pubblicitari erga omnes, ex art. 2470, c.c., è sufficiente il riconoscimento (tacito) in giudizio della sottoscrizione di una scrittura privata non autenticata recante trasferimento delle partecipazioni di s.r.l.

Per il Tribunale, dunque, all’autenticazione delle sottoscrizioni da parte del pubblico ufficiale ex art. 2703, c.c., va equiparato il caso in cui la scrittura privata sia stata prodotta in giudizio da una parte contraente e l’altra sia rimasta contumace, poiché da ciò consegue ai sensi dell’art. 215 co. 1° n. 1 c.p.c. e 2702 ultima parte c.c. l’effetto legale tipico del riconoscimento tacito di entrambe le sottoscrizioni, cui l’autenticazione ad opera del pubblico ufficiale abilitato è ex lege parificata (art. 2703 co. 1° c.c.)

Invero, l’art. 2470, comma 2, c.c. prevede che «l’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale (…)».

Disciplina alla quale, come è noto, si è successivamente affiancata l’ipotesi prevista dal comma 1-bis dell’art. 36, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, inserito dalla relativa legge di conversione (l. 6 agosto 2008, n. 133).

La norma, in sostanza, prevede, nel regime “ordinario” di circolazione delle partecipazioni di s.r.l., quale forma minima quella della scrittura privata con sottoscrizione autenticata.

La conclusione cui perviene il Tribunale può, dunque, suscitare alcune perplessità: in altro ambito, sia pur afferente al tema della pubblicità legale, si tende, infatti, a escludere che la scrittura privata meramente riconosciuta in giudizio possa costituire titolo idoneo.

Ci si riferisce, in particolare, al sistema della pubblicità immobiliare, rispetto al quale va ricordato come l’art. 2657, c.c., nel prevedere la forma che deve rivestire il titolo per la trascrizione (e l’iscrizione ipotecaria) stabilisce che questo debba constare da atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

In tale contesto – con specifico riguardo al dibattito che è sorto relativamente ai verbali di conciliazione in sede non contenziosa – predomina l’orientamento che riconduce l’efficacia della scrittura privata riconosciuta in giudizio “non oltre l’alveo della preclusione processuale”, con la conseguenza di escluderne l’utilizzabilità a fini pubblicitari (Cass. civ. sez. I, 12 marzo 1996, in Vita not, 1996, 1387; Cass. 29 luglio 1978, n. 3807, in Foro. It., Rep., 1978, voce Trascrizione n.13; Cass. 21 maggio 1956, n. 1749, in Foro. It., Rep., 1956, voce Scrittura n. 32. In dottrina, Tondo, Sull’idoneità dei verbali di conciliazione alle formalità pubblicitarie, in Foro It., 1987, I, c. 3137 e Trascrizione su titoli inidonei, in Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e materiali, 3, Milano, 1989, 1991, 255 ss. Diversamente, per l’equiparazione alla scrittura privata autenticata e, quindi, per l’idoneità ai fini delle formalità pubblicitarie, Trib. Firenze, decreto 27 novembre 1986, in Foro it., I, 1987, 3130).

Va segnalato, peraltro, come recentissimamente la Suprema Corte abbia ribadito il principio per cui quando di un atto soggetto a trascrizione non esiste altro documento che una scrittura privata le cui sottoscrizioni non sono autentiche ai sensi dell’art. 2703 c.c. e, pertanto, difetta un titolo idoneo per eseguire la trascrizione di tale atto, quest’ultima non può essere conseguita che mediante l’azione di accertamento giudiziale sull’autenticità delle sottoscrizioni, di tal che la sentenza che accoglie la suddetta azione si integra con la scrittura privata e costituisce titolo idoneo per la trascrizione, che, una volta compiuta, consente l’opponibilità ai terzi della scrittura medesima con decorrenza dalla data in cui è stata trascritta la domanda di accertamento (Cass. 26 ottobre 2018, n. 27169. Nello stesso senso, cfr. anche Cass. 11 febbraio 1985, n. 1101, in Vita not. 1985, 390; Cass. 30 agosto 2004, n. 17391, in Foro it. 2005, I, 411; Cass. 23 gennaio 2013, n. 1553; Cass. 19 dicembre 2016, n. 26102, in Foro it., 2017, I, 3448, con nota di Piccolo).

Si tratta, invero, di questioni che hanno ragione di riproporsi anche con riferimento alla pubblicità degli atti di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l., rispetto alle quali sembrerebbe allora semplicistico affermare apoditticamente l’idoneità della scrittura privata (per di più tacitamente) riconosciuta in giudizio ai fini del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese ex art. 2470, c.c.