SERVITU’

* Cassazione, sentenza 12 febbraio 2016, n. 2853, sez. II civile
DIRITTI REALI – SERVITU’ PREDIALI – Costituzione volontaria – da uno solo dei comproprietari di un’area – Ammissibilità – Esclusione – Costituzione per destinazione del padre di famiglia – Comproprietà su uno dei due fondi – Ammissibilità – Esclusione – Riconoscimento dell’altrui pretesa da parte del proprietario – Mancanza di un negozio formale – Costituzione della servitù – Esclusione.

Se una clausola, sul piano testuale, è di significato univoco e non constano indici rappresentativi di una difforme volontà delle parti, deve attribuirsi prevalenza al dato letterale, escludendosi alcuna ulteriore operazione ermeneutica.
Ai fini della costituzione volontaria della servitù, un atto proveniente da uno solo dei comproprietari di un fondo indiviso, pur non essendo privo di effetti giuridici, non è idoneo a costituire una servitù passiva.
La costituzione di una servitù prediale per destinazione del padre di famiglia non si verifica quando la separazione dei due fondi sia operata da chi è proprietario esclusivo di uno di essi e comproprietario dell’altro fondo, mancando in tale ipotesi il requisito dell’appartenenza di entrambe i fondi al medesimo proprietario.

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