SERVITU’ DI VEDUTA E COSTITUZIONE PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA

 

* Cassazione, ordinanza 10 aprile 2020, n. 7783, sez. VI – 2 civile

L’esistenza di aperture nel muro, sebbene prive della intelaiatura, ma che rivelino, in modo palese, la specifica e normale funzione di consentire l’esercizio della veduta sul fondo del vicino deve considerarsi sufficiente a creare de facto quella situazione che occorre per dar vita alla costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia e ciò in quanto a tale fine non occorre che la situazione oggettiva di subordinazione o di servizio tra i due fondi derivi da opere complete e munite di tutti gli attributi ad esse inerenti, essendo, invece, sufficiente che esistano segni visibili, precisi ed inconfondibili, che valgano a rilevare, obiettivamente ed in modo non equivoco, la destinazione dell’opera all’esercizio della servitù.

Deve pertanto riconoscersi la possibilità della costituzione ai sensi dell’art. 1062 c.c. cit. di una servitù di veduta da una terrazza sebbene l’opera, al momento della separazione, sia in tale stato da non potersi utilizzare. Il fatto che la corte non abbia accertato “la necessaria e indispensabile presenza di una terrazza o di balcone, praticabili, accessibili e muniti di idoneo parapetto” non evidenzia perciò alcuna lacuna nella ricostruzione giuridica fatta propria dalla corte.

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