SIMULAZIONE

*Cassazione, sentenza 2 luglio 2015, n. 13634, sez. VI – 2 civile

CONTRATTI IN GENERE – SIMULAZIONE – INTERPOSIZIONE DI PERSONA – FITTIZIA – Compravendita immobiliare – Interposizione fittizia di persona Simulazione relativa – Prova dell’accordo simulatorio – Atto scritto – Necessità – Solo nei rapporti tra le parti – Conseguenze – Acquisto di bene non personale effettuato da un coniuge in regime di comunione legale con intestazione simulata – Coniuge estraneo all’accordo simulatorio – Terzo agli effetti della prova della simulazione – Fondamento.

 

In tema di compravendita di immobile, la prova dell’interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all’art. 1417 cod. civ., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l’accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l’illiceità del negozio dissimulato. Ne consegue che il coniuge in regime di comunione legale, estraneo all’accordo simulatorio, è terzo legittimato a far valere la simulazione con libertà di prova rispetto all’acquisto di un bene non personale effettuato dall’altro coniuge durante il matrimonio con apparente intestazione a persona diversa, atteso che tale simulazione impoverisce il patrimonio della comunione legale, sottraendogli il diritto previsto dall’art. 177, lett. a), cod. civ.

 

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