SIMULAZIONE
Cassazione, sentenza 30 giugno 2015, n. 13345, sez. III civile
CONTRATTI IN GENERE – SIMULAZIONE – ASSOLUTA – Alienazione di un bene – Diversità rispetto all’atto soggetto a revocatoria – Sottrazione alla garanzia generica dei creditori – Sufficienza – Esclusione – Prova specifica dell’apparenza dell’alienazione – Necessità.
In considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l’altra parte abbia inteso acquisirla.