SIMULAZIONE
Cassazione, sentenza 20 dicembre 2013, n. 28610, sez. III civile
CONTRATTI IN GENERE – SIMULAZIONE – EFFETTI
In tema di simulazione, il terzo non ha, in quanto tale, un interesse generalizzato ad ottenere il ripristino della situazione reale, ma solo ove la sua posizione giuridica risulti negativamente incisa dall’apparenza dell’atto, mentre va sempre riconosciuto l’interesse della parte contrattuale ad esercitare l’azione di simulazione in quanto volta all’accertamento dell’inefficacia totale o parziale del contratto e dei reali rapporti tra le parti.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto l’interesse dell’attore quale contraente e non terzo alla dichiarazione di simulazione assoluta dell’atto di cessione di quote sociali in quanto diretta al ripristino della titolarità anche formale delle quote sociali, così facendo venire meno l’apparenza contrattuale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 4023 del 2007
Fonte: CNN Notizie (Consiglio Nazionale del Notariato)