*Cassazione, sentenza 23 marzo 2017, n. 7537, sez. II civile
CONTRATTI IN GENERE – SIMULAZIONE (NOZIONE) – PROVA – SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) – Simulazione – Interposizione fittizia di persona – Presupposti – Accordo tra interponente, interposto e terzo – Adesione formale del terzo – Trasferimenti immobiliari – Forma scritta – Necessità.
Per la configurabilità di una simulazione relativa sotto il profilo soggettivo, è indispensabile un accordo non solo tra l’interponente e l’interposto, ma anche con il terzo, il quale deve consentirvi, esprimendo la propria adesione nella debita forma, che, per i trasferimenti immobiliari, è quella scritta.