Cassazione, sentenza 2 dicembre 2015, n. 24559, sez. I civile
SOCIETÀ – DI CAPITALI – SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – CAPITALE SOCIALE – CONFERIMENTI – QUOTA – TRASFERIMENTO – Violazione del diritto di prelazione del socio – Diritto al risarcimento del danno – Condizioni – Onere di allegazione in capo al prelazionario – Sussistenza – Risarcimento in via equitativa – Configurabilità.
Non sussiste un danno “in re ipsa” in caso di violazione della clausola statutaria attributiva di un diritto di prelazione del socio per l’acquisto della partecipazione societaria poiché la stessa assolve ad una funzione organizzativa per un interesse sociale e non del singolo socio. Ne deriva che grava su quest’ultimo l’onere di allegare un suo specifico interesse all’acquisto della partecipazione societaria, rimasto pregiudicato dalla condotta violativa, e, solo in tal caso, può giustificarsi la eventuale liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c., in ragione della impossibilità o notevole difficoltà di una sua precisa quantificazione.