SOCIETà LUCRATIVE E CAPACITA’ DI DONARE

*Cassazione 21 Settembre 2015, n. 18449

La III Sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza del 7 gennaio 2015, depositata il 21 settembre 2015, n. 18449, affronta il tema degli atti gratuiti da parte di società lucrative, affermando come le società non abbiano una capacità speciale limitata al compimento di quegli atti strumentali rispetto all’oggetto sociale, ma una capacità generale di essere parte di qualsiasi atto o rapporto giuridico, anche non rientrante nell’oggetto sociale, tranne quelli che presuppongono l’esistenza di una persona fisica e l’oggetto sociale non è altro che un limite ai poteri degli organi societari.

Nel caso in esame, la Cassazione respinge il ricorso di un fallimento di una s.p.a. che aveva impugnato la donazione di un immobile di valore posta in essere dalla società stessa in favore di un partito politico, escludendo che vi sia nullità per incompatibilità fra la causa donativa e la causa del contratto di società.

Aggiunge la Suprema Corte, l’oggetto sociale non costituisce un limite alla capacità della società, ma piuttosto un limite al potere deliberativo e rappresentativo degli organi sociali. Ciò conformemente ad un risalente pronunciamento della stessa Cassazione, secondo cui non avendo la legge stabilito delle specifiche limitazioni, le società hanno capacità giuridica e capacità di agire generale, talché la determinazione dell’oggetto sociale nell’atto costitutivo non comporta alcuna limitazione alla capacità delle società stesse; queste, pertanto, rimangono capaci anche se trascendono e perfino se tradiscono il loro scopo (Cass. n. 2224 del 1968).

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