VALUTAZIONI SULLA PORTATA APPLICATIVA DELL’ARTICOLO 30 DEL D.P.R. 380/2001 ALLEGAZIONE DI C.D.U. CARENTE DI SOTTOSCRIZIONE
a cura di Gennaro Fiordiliso e Angela Alba Perfetto
Il sistema giuridico in tema di nullità è retto dal principio di tassatività, in ossequio al quale ciò che rileva è la letterale statuizione legale ovvero l’esatta prescrizione normativa.
Per il verificarsi della causa di nullità, dunque, è rilevante il ricorrere del concreto pregiudizio dell’interesse protetto dalla disposizione non osservata, che, nel caso di specie, la norma (art. 30 del D.P.R. 380/2001) disciplina come di seguito:
“ …
- Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell’area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
…
4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l’atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa.
….”
Dunque, siamo sicuramente in presenza di una causa di nullità prevista ex art. 30 del D.P.R. 380/2001, allorchè:
– manchi in atto la allegazione del c.d.u.;
– manchi in atto la c.d. “dichiarazione di vigenza”.
L’interprete può trarre la conseguenza che la legge indica – la nullità – solo sul presupposto dell’ inosservanza e della difformità rispetto al suddetto modello legale, quindi, al disposto letterale e testuale del normato.
Difatti, mentre i commi 1 e 2 dell’art. 1418 c.c., lasciano all’ interprete uno spazio più o meno ampio entro cui muoversi, al fine di stabilire se un dato atto sia o non sia nullo, diversamente è a dirsi per l’ultimo comma del suddetto articolo (quello che interessa nel caso di specie), con il quale il legislatore ha voluto sancire che in quei casi determinarti e tassativi in cui è espressamente prevista la nullità dell’atto, i margini di manovra riservati al potere discrezionale degli operatori di diritto sono drasticamente ridotti, a nulla rilevando il carattere imperativo o meno della norma violata[1].
Le cause di nullità sono di stretta interpretazione, non estensibili oltre le ipotesi tassativamente previste (impossibilità di interpretazione analogica per concorde e unanime orientamento dottrinario e giurisprudenziale).
Pertanto, non appare costruttivo individuare la funzione e lo scopo per i quali il legislatore ha posto determinati elementi essenziali quali requisiti di validità dell’atto, non essendo possibile estenderli a casi simili[2].
La norma è, dunque, soggetta a interpretazione restrittiva, che si ha quando l’interpretazione logica si restringe al significato proprio dell’ espressione letterale usata dal legislatore: il comando della legge non può essere ampliato o alterato ad arbitrio dell’ interprete[3], né corretto per una imperfetta manifestazione.
- RATIO LEGIS
(lavori preparatori)
Il certificato di destinazione urbanistica viene introdotto per la prima volta dall’art. 8 comma 6° della Legge 2 marzo 1982 n. 94. Si trattava di una certificazione necessaria per favorire colui che intendesse costruire senza provvedimento concessorio, ricorrendo allo strumento del silenzio-assenso, nei Comuni aventi popolazione superiore ai 30.000 abitanti.
Nel sistema delineato dalla legge n. 47 del 1985 e confermato dal Testo Unico, il certificato di destinazione urbanistica ha perso la funzione originaria di strumento essenziale per l’edificazione ed ha acquistato la diversa e del tutto peculiare caratteristica di mezzo necessario per la commercializzazione dei terreni e soprattutto per il contrasto alla lottizzazione abusiva dei terreni con destinazione agricola.
Oggetto di discussione è stata la ratio dell’obbligo dell’allegazione di tale certificato agli atti dispositivi la cui violazione importa una nullità talmente grave da essere considerata, in una prima lettura, addirittura insanabile.
Secondo alcuni autori[4], il certificato di destinazione urbanistica svolge la funzione essenziale di informare la parte acquirente dello stato peculiare del terreno che egli si accinge a comprare, ed in particolare delle regole e dei limiti alla utilizzabilità edificatoria del medesimo.
Altra dottrina[5] afferma che la funzione dell’istituto vada individuata nell’assicurare certezza al traffico giuridico ed alla circolazione dei terreni. E’ proprio dalla lettura del certificato che è possibile, invero, valutare le esatte condizioni di edificabilità dell’area compravenduta, evitando, conseguentemente, la consumazione del reato di lottizzazione abusiva, più avanti definito nei suoi contorni di materialità giuridica.
Solo in quest’ultima esclusiva ottica, secondo un’altra autorevole impostazione dottrinale[6] , va interpretata, allora, la inderogabilità, legislativamente imposta, dell’allegazione del certificato in questione: la gravità e peculiarità della sanzione della nullità che colpisce l’atto dispositivo / traslativo di diritti reali, non corredato da certificazione urbanistica, può trovare spiegazione, infatti, soltanto ove l’interesse protetto sia effettivamente di rango pubblico e precisamente l’interesse pubblico al rispetto delle prescrizioni urbanistiche vigenti e, a monte, della riserva di programmazione territoriale devoluta all’autorità comunale.
E’ difficile trovare controindicazioni ad entrambi i suddetti orientamenti forse proprio perché ambedue individuano alcune delle prospettive al cui interno si è mosso il legislatore del 1985 e del Testo Unico: l’obiettivo di assicurare all’acquirente una perfetta conoscenza dello stato dell’area, a tutela della sua buona fede, e contestualmente escludere condotte lesive dell’interesse pubblico ad una corretta organizzazione della pianificazione territoriale dell’edificazione e dell’urbanizzazione. Una recente pronuncia delle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte[7] rafforza una siffatta analisi: l’interesse pubblico da tutelare non è, tuttavia, secondo quest’ultima pronuncia, solo il mero rispetto delle regole che governano il bene-territorio e quindi delle regole di programmazione, bensì la salvaguardia e la tutela dell’habitat in cui l’uomo vive e lavora e realizza la propria personalità.
In tal senso va letta la normativa de qua, che letteralmente ed esclusivamente parla di “obbligo di allegazione” del documentum, la cui sola disapplicazione determina la nullità dell’atto rogato dal Notaio.
E’ del tutto, invece, priva di fondamento l’impostazione che afferma che l’obbligo di allegazione discende dalla necessità di informare il Notaio (e non piuttosto le parti) del rischio della consumazione della lottizzazione mediante atti, in modo da consentirgli di non riceverli, costituendo insomma “un limite eccezionale alla facoltà di stipulazione”. Invero, l’autorità comunale preposta al controllo urbanistico, è in condizione di valutare già dalla richiesta del certificato stesso, funzionale alla stipula di un atto dispositivo, il rischio di lottizzazione abusiva.
- D.U.: ATTO AMMINISTRATIVO NON PROVVEDIMENTO
Anzitutto, è indubbia, sia in dottrina che in giurisprudenza, la qualificazione del c.d.u. come atto di attestazione o certificazione (rientrante, dunque, nel genus degli atti dichiarativi).
Non è, quindi, un “provvedimento”, tale qualificazione appartenendo solo agli atti che presentano un effetto latu sensu costitutivo (cioè costitutivo, modificativo o estintivo) di situazioni giuridiche soggettive.
Si afferma, perciò, che il provvedimento detta la regola del caso concreto, e, quindi, a esso è connaturale, sul piano degli effetti, un quid novi, che il c.d.u. non ha. Esso, infatti, si limita ad attestare la conformazione dei terreni definita da atti pianificatori o regolamentari (o dalla legge) e non può disporre in difformità, cioè non può attribuire al terreno una classificazione diversa e una disciplina diversa dai provvedimenti a ciò deputati.
Per questo, per pacifica giurisprudenza, il c.d.u. non può essere impugnato (ex multis Tar Lombardia, Milano, 2296/2019; Cons. St., 505/2014).
La precisazione che si tratta di un atto amministrativo che non ha valore provvedimentale è importante ai fini del tema della applicabilità dell’art. 21-septies della L. 241/1990. Tale norma stabilisce che “è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali”.
Posto che fra gli elementi essenziali dell’atto amministrativo (tematica, quella della relativa individuazione, dibattutissima e priva di approdi condivisi) rientra ( e su questo c’è maggiore accordo) la sua sottoscrizione (Tar Campania, Sa, 1409/2018; Cons. giust. Amm. Sic. 269/2019), si dovrebbe ritenere che la nullità per mancanza di sottoscrizione, ai sensi della predetta norma, colpisce solo i provvedimenti, dunque non gli atti amministrativi di attestazione o certificazione (cosiddetti meri atti amministrativi), qual è, a tutti gli effetti – il c.d.u. .
La stessa giurisprudenza esclude che il c.d.u. sia un provvedimento e, perciò, non lo reputa impugnabile (cfr. Tar Campania, Napoli, 766/2019; Tar Puglia, Bari, 5/2018; Cons. St., IV 505/2014; Tar Veneto, 450/2013).
- TASSATIVITA’ DELL’ OBBLIGO DI ALLEGAZIONE
Il certificato di destinazione urbanistica deve contenere “tutte le prescrizioni riguardanti l’area interessata”. La dichiarazione sostitutiva di tale certificato deve, invece, indicare la “destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l’inesistenza di questi, ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi”. La giurisprudenza amministrativa affronta in più occasioni la questione del contenuto del certificato di destinazione urbanistica.
Un primo indirizzo[8] afferma che in esso devono essere riportate solo le indicazioni che risultano dagli atti conservati dal Comune, senza alcuna valutazione sulla “attualità e efficacia delle prescrizioni relative all’area del richiedente”. In particolare, siffatto orientamento argomenta da tale assunto per escludere che il certificato possa tenere conto della intervenuta decadenza di vincoli relativi all’area che ne forma oggetto, poiché tale giudizio è del tutto estraneo alle sue finalità.
Una diversa opinione si rinviene in altre decisioni della giurisprudenza amministrativa[9], secondo le quali il certificato deve contenere non le prescrizioni “originarie” del piano regolatore e degli strumenti urbanistici, bensì le prescrizioni vigenti al momento del suo rilascio. Invero, non si tratta per l’organo certificante di emettere un giudizio, ma semplicemente di accertare un dato oggettivo e conseguentemente attestare l’esistenza o meno di un certo stato di fatto. Né può sostenersi che ciò sia estraneo alla natura del certificato, atteso che l’indicazione di “tutte le prescrizioni riguardanti l’area interessata” non può per assurdo voler dire non tenere in considerazione tutti i vincoli ad esempio decaduti o quelli invece derivati da leggi (nazionali o regionali) o da atti giuridici successivi. Un argomento testuale a favore di tale orientamento può essere individuato, inoltre, nella disciplina della dichiarazione sostitutiva del certificato di destinazione urbanistica, che, malgrado la sua agilità di contenuto deve comunque attestare la destinazione delle aree in oggetto secondo gli “strumenti urbanistici vigenti o adottati ovvero l’inesistenza di questi ovvero la prescrizione da parte dello strumento urbanistico generale approvato di strumenti attuativi” (art. 18, 4° comma della Legge n. 47 del 1985, oggi art. 30 comma 4° del Testo Unico).
Ebbene, se la funzione del certificato di destinazione urbanistica è sia di tutela della parte acquirente, ma soprattutto di salvaguardia di un primario interesse pubblico (al rispetto del principio della riserva della programmazione territoriale o del bene – territorio in sé), essa potrebbe venire irrimediabilmente lesa dalla condotta spregiudicata di un’amministrazione comunale che non rilasciasse certificazioni conformi al dato reale, rendendo del tutto inutile e vana la previsione legislativa. Il certificato di destinazione urbanistica non è, infatti, una certificazione in senso proprio – ossia “la trascrizione materiale (integrale o parziale) dei dati risultanti da preesistenti atti di certezza” , “unica rappresentazione possibile della realtà considerata”–, ma una certificazione in senso improprio, rientrando tra le attestazioni di risultati che richiedono una preventiva attività di accertamento, “compiuta volta per volta e prima della loro emanazione, da pubbliche autorità o da altri soggetti equiparati, nell’esercizio delle proprie competenze”. Il rilascio del certificato in esame richiede, insomma, da parte dell’Organo competente, l’espressione di un giudizio conclusivo che comunque ammette la prova contraria, che è fondato sull’autorevolezza dell’emittente e che costituisce, in caso di non conformità al dato reale, atto illegittimo.
Non sembra, tuttavia, che competa al Notaio la valutazione della completezza formale del contenuto del certificato di destinazione urbanistica, dovendosi egli limitare, oltre a quanto più innanzi indicato, a constatare semplicemente la sufficienza del contenuto minimo del certificato medesimo e che la dichiarazione della sua vigenza provenga esattamente da soggetti che la norma stessa in esame cura di individuare con precisione.
Invero, l’invalidità (intrinseca e/o estrinseca) del certificato di destinazione urbanistica non può ripercuotersi sull’atto pubblico o sulla scrittura privata autenticata a cui esso viene allegato, non essendo equiparabile “quoad effectum” all’ipotesi eterogenea dell’omessa allegazione del certificato di destinazione urbanistica.
Tuttavia, la indiscriminata parificazione delle ipotesi del rogito a cui sia allegato un certificato di destinazione urbanistica sprovvisto di sottoscrizione e del rogito a cui non sia stato allegato alcun certificato di destinazione urbanistica, oltre a sottovalutare l’eterogeneità delle fattispecie, non sembra tenere conto dell’evoluzione legislativa in materia di modalità redazionali degli atti amministrativi.
Ben diverso è invece il giudizio sulla sufficienza del contenuto minimo del certificato medesimo, sulla circostanza che il documentum sia ascrivibile all’ Ente comunale in relazione alla funzione cui deve assolvere nel rispetto della ratio legislativa. La carenza assoluta di un tale requisito non consentirebbe, infatti,la salvaguardia degli interessi che il legislatore attraverso la norma in oggetto intende esattamente tutelare. Al riguardo, va infatti ricordata l’estrema discrezionalità dei Comuni nel determinare il contenuto di ciascuna certificazione e la difficoltà di una valutazione di completezza di essa.
Il Notaio dovrà, pertanto, verificare l’esatta individuazione del terreno oggetto del certificato di destinazione urbanistica rispetto all’atto al quale andrà allegato. Il legislatore non si è curato di definire normativamente l’ambito di un tale giudizio di conformità. L’identificazione dell’area oggetto dell’atto e del certificato ad esso allegato potrà avvenire, ad esempio, con l’indicazione della descrizione dell’area, dei confini, con l’ubicazione esatta, con l’elenco del foglio di mappa e delle particelle: ciò che conta in concreto è che dall’esame dell’atto e dell’allegato possa aversi comunque, la certezza che il terreno che forma oggetto di entrambi sia, senza dubbio alcuno, il medesimo. Non basta, insomma, la giustezza delle prescrizioni, ma è necessario che esse si riferiscano all’area interessata.
Da qui ed in questi termini discende l’obbligo tassativo della allegazione del documentum: è la “mancanza di allegazione” che determina l’ invalidità dell’atto, non il documentum che, benché contenga le prescrizioni obbligatorie, sia carente di elementi formali-amministrativi, ma che possa essere senza ombra di dubbio imputabile al Comune emittente il certificato.
- ASCRIVIBILITA’ DEL DOCUMENTUM ALL’ ENTE
Invero, è opportuno rammentare che la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che la documentazione dell’attività amministrativa, soprattutto quando essa consista in certificazioni o accertamenti di fatto o nella riproduzione del contenuto di altri atti, non richiede, “ad substantiam”, l’indicazione della persona fisica titolare dell’organo o addirittura la sottoscrizione della stessa, essendo sufficiente la sicura riconducibilità del documento (e, quindi, dell’atto di cui viene riprodotto il contenuto) all’amministrazione (in termini: Cass., 3 marzo 2000, n, 2390), chiarendo, altresì, che l’autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell’atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso documento a chi deve esserne l’autore secondo le norme positive.
Il tutto è confermato ed è in piena sintonia con l’art. 3 del D.L.vo 12 febbraio 1993 n. 39, il quale, prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadisce sul piano positivo l’inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi (in termini: Cass. 7 agosto 1996, n. 7234; Cass. 24 settembre 1997, n. 9394; Cass. 5 maggio 2000, n. 5675; Cass. 24 marzo 2001, n. 4310; 12 luglio 2001, n. 9441).
In base a tali premesse, quindi, non è corretto far discendere (ai sensi dell’art. 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 in relazione all’art. 28 della legge 16 febbraio 1913 n.89) la nullità del contratto avente ad oggetto l’alienazione, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali su terreni dall’allegazione di un certificato di destinazione urbanistica sprovvisto di sottoscrizione da parte del Sindaco o di un funzionario delegato.
Si veda in tal senso la sez. I del T.A.R. Campania, Napoli, che con la sentenza del 10 luglio 2020 n. 3019, espone la teoria della imputabilità soggettiva degli atti, dove la sottoscrizione mancante viene presunta ai fini di assicurarne gli effetti, piuttosto che dichiararne la nullità (strutturale) per l’assenza (pur non essendo individuati dalla norma) di un “elemento essenziale” ex art. 21 septies “Nullità del provvedimento” della legge n. 241/1990 (a seguito della novella legge n. 15/2005).
Sulla scorta di tali principi, qualora possa non dubitarsi della sicura attribuibilità, psichica e giuridica ad un determinato ente, al di là della mera contestazione formale della mancanza di firma, è opportuna la presenza di ulteriori elementi di fatto idonei “a non far dubitare” della riferibilità dell’atto al titolare della competenza.
- TITOLO ASTRATTAMENTE IDONEO
Da questa seppur sommaria analisi della fattispecie de qua, può dedursi come il controllo del Notaio sul documentum – certificato di destinazione urbanistica sia un controllo formale dei requisiti e della classificazione urbanistica del terreno e non di merito; controllo che si sostanzia nella sussistenza, nella sua connessione al terreno oggetto del negozio giuridico, nella allegazione dello stesso all’atto notarile, nonché nella presenza nel predetto atto della c.d. “dichiarazione di vigenza”, ovverosia nella dichiarazione fatta dal disponente che il certificato di destinazione urbanistica riporti le caratteristiche del terreno sito in aree rispetto alle quali non siano intervenute modificazione degli strumenti urbanistici vigenti ( per le quali il legislatore fissa il termine di un anno). Secondo orientamento della Suprema Corte (Cassazione 16/03/1987 n. 2693): “ il titolo che sarebbe idoneo in astratto deve avere rigorosa corrispondenza con il titolo (documentum) realmente idoneo”.
Il titolo – certificato di destinazione urbanistica deve essere idoneo allo scopo suddetto.
Come sostiene autorevole dottrina (MENGONI), un titolo è astrattamente idoneo allorchè in esso non possa rintracciarsi un vizio strutturale della fattispecie, ma solo un difetto, che, attenendo ad un dato estrinseco del negozio, soltanto incide sulla sua funzione.
Si faccia riferimento, ad esempio:
– al legato di cosa altrui ex art. 651 c.c., il quale, mentre non vale ai fini del trasferimento del diritto al legatario, è utile come giusta causa dell’ usucapione abbreviata, la quale costituisce un modo di acquisto predisposto a vantaggio del possessore di buona fede, proprio per sopperire al difetto di titolarità del dante causa;
– alla donazione di bene altrui, che, sebbene nulla, costituisce titolo idoneo ai fini dell’ usucapione abbreviata;
– alla servitù apparente, che integra la nozione di titolo idoneo allorquando il soggetto che si qualifichi come proprietario del fondo servente ( senza esserlo) abbia costituito una servitù in favore del fondo dominante, il cui titolare vanti poi l’acquisto per usucapione della stessa servitù.
Il titolo, inoltre, secondo opinione ampiamente consolidata, può essere rappresentato non solo da un negozio, ma anche da un provvedimento amministrativo o giurisdizionale.
- “DEPOSITO DOCUMENTUM STORICO”
CHE CERTIFICHI L’ IDONEITA’ DEL TITOLO ALLEGATO IN CUI ERANO ESATTAMENTE RIPORTATI I DATI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DELLO SCOPO
Preso atto della testualità dell’articolo 30 del D.P.R. 380/2001 (di cui innanzi) relativamente alla allegazione del c.d.u., rilevata la non simmetria tra mancata allegazione ed allegazione di documento carente, considerata la impossibilità per il giurista di operare una interpretazione di stampo analogico si ritiene corretta la seguente impostazione.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, nell’ipotesi in cui venga allegato ad un atto traslativo di un terreno un c.d.u. carente di qualche elemento che non privi la ascrivibilità dello stesso all’ Ente-Comune e contenente i prescritti riferimenti urbanistici, si valuta pertanto conveniente procedere alla redazione un atto in cui il Notaio riceva in deposito il “c.d.u. storico” in cui siano riportati esattamente e dettagliatamente le stesse prescrizioni urbanistiche di cui al precedente (documentum) c.d.u. già allegato al rogito notarile.
Non riteniamo che ricorrano i presupposti di una ripetizione di consenso, in quanto il consenso è già stato regolarmente manifestato, né quelli di un atto di conferma o integrazione di cui al comma 4-bis dell’art. 30 del D.P.R. 380/2001, in quanto già sono contenuti nel rogito notarile di trasferimento gli elementi:
- della allegazione del certificato di destinazione urbanistica come documentum imputabile all’ Ente- comune e contenente l’esatta prescrizione urbanistica del terreno oggetto di trasferimento;
- della circostanza che lo stesso d.u. non sia scaduto, ovvero sia rilasciato nell’anno;
- della c.d. “dichiarazione di vigenza”
requisiti tutti che, in perfetta analogia col disposto e con la ratio legislativa, rendono l’atto perfettamente valido.
In breve sintesi, l’atto di deposito del “c.d.u. storico” ha la funzione di ribadire che le prescrizioni urbanistiche contenute nel “documentum carente” allegato siano esatte ed attribuibili senza ombra di dubbio all’ ente comunale competente, nonché, in ossequio alla funzione antiprocessualistica del Notaio, lo stesso dovrà essere annotato a margine dell’atto di trasferimento a cui era stato allegato il c.d.u. carente di sottoscrizione.
[1] De NOVA, Gentili
[2] Santarcangelo, Forma e clausole degli atti notarili
[3] Trabucchi, Istituzione di diritto civile
[4] A. LUMINOSO Contrattazione immobiliare e disciplina urbanistica op. cit. p. 998, definisce la nullità
disciplinata dalla disposizione in esame quale assorbente gli usuali rimedi contrattuali e ne sottolinea
la rigidità ed il rigore. In senso analogo, G. SANTARCANGELO Condono edilizio, op. cit. p.
- Sul punto diffusamente, G. CASU N. RAITI Condono edilizio e attività negoziale Quaderno 1
- cit., p. 113.
[5] G. BARALIS P. FERRERO D. PODETTI Prime considerazioni sulla commerciabilità degli immobili dopo
la l.28 febbraio 1985 n. 47 op. cit. , p. 567; G. SANTARCANGELO Le nullità nella legge 28 febbraio
1985, n. 47 casi e questioni, op. cit. ,p. 148.
[6] G. CASU L’art. 30 del Testo Unico, op. cit.; nello stesso senso, L. FERRONI Le nullità negoziali di
diritto comune, speciale e virtuali Milano, 1998, p. 418. In giurisprudenza Cass. 3 luglio 1990 n.
6786 in Vita Not. 1990, p. 247, secondo la quale la nullità di ordine formale è diretta a consentire
agli organi preposti la prevenzione e la repressione delle lottizzazioni abusive.
[7] Cass. Ss.uu. 28 novembre 2001 in Foro it. 2002, II, p. 449, con nota di C. GARUFI; in Urbanistica
e Appalti 2002, n. 4 p. 428; in Urbanistica e Appalti 2002, n. 6 p. 729 con nota di E. FIORE; in
Cass. Pen. 2002, p. 2016 con nota di M. GAMBARDELLA Lottizzazione abusiva e disapplicazione
dell’autorizzazione amministrativa.
[8] T.A.R. Lazio 13 ottobre 1987 n. 770 in Foro amm. 1988, p. 644. Nello stesso senso la decisione
del Consiglio di Stato sez. IV del 17 gennaio 1994, n. 26 in Riv. Giur. Urb. 1995, p. 155.
[9] Cons. Stato sez. V 27 settembre 1991, n. 1186 in Riv. Giur. Edil. 1992, I, p. 196 nonché T.A.R.
Lazio 31 maggio 1990, n. 542, in Riv. Giur. Edil. 1991, I, p. 173.
a cura di Gennaro Fiordiliso e Angela Alba Perfetto
Il sistema giuridico in tema di nullità è retto dal principio di tassatività, in ossequio al quale ciò che rileva è la letterale statuizione legale ovvero l’esatta prescrizione normativa.
Per il verificarsi della causa di nullità, dunque, è rilevante il ricorrere del concreto pregiudizio dell’interesse protetto dalla disposizione non osservata, che, nel caso di specie, la norma (art. 30 del D.P.R. 380/2001) disciplina come di seguito:
“ …
- Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell’area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
…
4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l’atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa.
….”
Dunque, siamo sicuramente in presenza di una causa di nullità prevista ex art. 30 del D.P.R. 380/2001, allorchè:
– manchi in atto la allegazione del c.d.u.;
– manchi in atto la c.d. “dichiarazione di vigenza”.
L’interprete può trarre la conseguenza che la legge indica – la nullità – solo sul presupposto dell’ inosservanza e della difformità rispetto al suddetto modello legale, quindi, al disposto letterale e testuale del normato.
Difatti, mentre i commi 1 e 2 dell’art. 1418 c.c., lasciano all’ interprete uno spazio più o meno ampio entro cui muoversi, al fine di stabilire se un dato atto sia o non sia nullo, diversamente è a dirsi per l’ultimo comma del suddetto articolo (quello che interessa nel caso di specie), con il quale il legislatore ha voluto sancire che in quei casi determinarti e tassativi in cui è espressamente prevista la nullità dell’atto, i margini di manovra riservati al potere discrezionale degli operatori di diritto sono drasticamente ridotti, a nulla rilevando il carattere imperativo o meno della norma violata[1].
Le cause di nullità sono di stretta interpretazione, non estensibili oltre le ipotesi tassativamente previste (impossibilità di interpretazione analogica per concorde e unanime orientamento dottrinario e giurisprudenziale).
Pertanto, non appare costruttivo individuare la funzione e lo scopo per i quali il legislatore ha posto determinati elementi essenziali quali requisiti di validità dell’atto, non essendo possibile estenderli a casi simili[2].
La norma è, dunque, soggetta a interpretazione restrittiva, che si ha quando l’interpretazione logica si restringe al significato proprio dell’ espressione letterale usata dal legislatore: il comando della legge non può essere ampliato o alterato ad arbitrio dell’ interprete[3], né corretto per una imperfetta manifestazione.
- RATIO LEGIS
(lavori preparatori)
Il certificato di destinazione urbanistica viene introdotto per la prima volta dall’art. 8 comma 6° della Legge 2 marzo 1982 n. 94. Si trattava di una certificazione necessaria per favorire colui che intendesse costruire senza provvedimento concessorio, ricorrendo allo strumento del silenzio-assenso, nei Comuni aventi popolazione superiore ai 30.000 abitanti.
Nel sistema delineato dalla legge n. 47 del 1985 e confermato dal Testo Unico, il certificato di destinazione urbanistica ha perso la funzione originaria di strumento essenziale per l’edificazione ed ha acquistato la diversa e del tutto peculiare caratteristica di mezzo necessario per la commercializzazione dei terreni e soprattutto per il contrasto alla lottizzazione abusiva dei terreni con destinazione agricola.
Oggetto di discussione è stata la ratio dell’obbligo dell’allegazione di tale certificato agli atti dispositivi la cui violazione importa una nullità talmente grave da essere considerata, in una prima lettura, addirittura insanabile.
Secondo alcuni autori[4], il certificato di destinazione urbanistica svolge la funzione essenziale di informare la parte acquirente dello stato peculiare del terreno che egli si accinge a comprare, ed in particolare delle regole e dei limiti alla utilizzabilità edificatoria del medesimo.
Altra dottrina[5] afferma che la funzione dell’istituto vada individuata nell’assicurare certezza al traffico giuridico ed alla circolazione dei terreni. E’ proprio dalla lettura del certificato che è possibile, invero, valutare le esatte condizioni di edificabilità dell’area compravenduta, evitando, conseguentemente, la consumazione del reato di lottizzazione abusiva, più avanti definito nei suoi contorni di materialità giuridica.
Solo in quest’ultima esclusiva ottica, secondo un’altra autorevole impostazione dottrinale[6] , va interpretata, allora, la inderogabilità, legislativamente imposta, dell’allegazione del certificato in questione: la gravità e peculiarità della sanzione della nullità che colpisce l’atto dispositivo / traslativo di diritti reali, non corredato da certificazione urbanistica, può trovare spiegazione, infatti, soltanto ove l’interesse protetto sia effettivamente di rango pubblico e precisamente l’interesse pubblico al rispetto delle prescrizioni urbanistiche vigenti e, a monte, della riserva di programmazione territoriale devoluta all’autorità comunale.
E’ difficile trovare controindicazioni ad entrambi i suddetti orientamenti forse proprio perché ambedue individuano alcune delle prospettive al cui interno si è mosso il legislatore del 1985 e del Testo Unico: l’obiettivo di assicurare all’acquirente una perfetta conoscenza dello stato dell’area, a tutela della sua buona fede, e contestualmente escludere condotte lesive dell’interesse pubblico ad una corretta organizzazione della pianificazione territoriale dell’edificazione e dell’urbanizzazione. Una recente pronuncia delle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte[7] rafforza una siffatta analisi: l’interesse pubblico da tutelare non è, tuttavia, secondo quest’ultima pronuncia, solo il mero rispetto delle regole che governano il bene-territorio e quindi delle regole di programmazione, bensì la salvaguardia e la tutela dell’habitat in cui l’uomo vive e lavora e realizza la propria personalità.
In tal senso va letta la normativa de qua, che letteralmente ed esclusivamente parla di “obbligo di allegazione” del documentum, la cui sola disapplicazione determina la nullità dell’atto rogato dal Notaio.
E’ del tutto, invece, priva di fondamento l’impostazione che afferma che l’obbligo di allegazione discende dalla necessità di informare il Notaio (e non piuttosto le parti) del rischio della consumazione della lottizzazione mediante atti, in modo da consentirgli di non riceverli, costituendo insomma “un limite eccezionale alla facoltà di stipulazione”. Invero, l’autorità comunale preposta al controllo urbanistico, è in condizione di valutare già dalla richiesta del certificato stesso, funzionale alla stipula di un atto dispositivo, il rischio di lottizzazione abusiva.
- D.U.: ATTO AMMINISTRATIVO NON PROVVEDIMENTO
Anzitutto, è indubbia, sia in dottrina che in giurisprudenza, la qualificazione del c.d.u. come atto di attestazione o certificazione (rientrante, dunque, nel genus degli atti dichiarativi).
Non è, quindi, un “provvedimento”, tale qualificazione appartenendo solo agli atti che presentano un effetto latu sensu costitutivo (cioè costitutivo, modificativo o estintivo) di situazioni giuridiche soggettive.
Si afferma, perciò, che il provvedimento detta la regola del caso concreto, e, quindi, a esso è connaturale, sul piano degli effetti, un quid novi, che il c.d.u. non ha. Esso, infatti, si limita ad attestare la conformazione dei terreni definita da atti pianificatori o regolamentari (o dalla legge) e non può disporre in difformità, cioè non può attribuire al terreno una classificazione diversa e una disciplina diversa dai provvedimenti a ciò deputati.
Per questo, per pacifica giurisprudenza, il c.d.u. non può essere impugnato (ex multis Tar Lombardia, Milano, 2296/2019; Cons. St., 505/2014).
La precisazione che si tratta di un atto amministrativo che non ha valore provvedimentale è importante ai fini del tema della applicabilità dell’art. 21-septies della L. 241/1990. Tale norma stabilisce che “è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali”.
Posto che fra gli elementi essenziali dell’atto amministrativo (tematica, quella della relativa individuazione, dibattutissima e priva di approdi condivisi) rientra ( e su questo c’è maggiore accordo) la sua sottoscrizione (Tar Campania, Sa, 1409/2018; Cons. giust. Amm. Sic. 269/2019), si dovrebbe ritenere che la nullità per mancanza di sottoscrizione, ai sensi della predetta norma, colpisce solo i provvedimenti, dunque non gli atti amministrativi di attestazione o certificazione (cosiddetti meri atti amministrativi), qual è, a tutti gli effetti – il c.d.u. .
La stessa giurisprudenza esclude che il c.d.u. sia un provvedimento e, perciò, non lo reputa impugnabile (cfr. Tar Campania, Napoli, 766/2019; Tar Puglia, Bari, 5/2018; Cons. St., IV 505/2014; Tar Veneto, 450/2013).
- TASSATIVITA’ DELL’ OBBLIGO DI ALLEGAZIONE
Il certificato di destinazione urbanistica deve contenere “tutte le prescrizioni riguardanti l’area interessata”. La dichiarazione sostitutiva di tale certificato deve, invece, indicare la “destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l’inesistenza di questi, ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi”. La giurisprudenza amministrativa affronta in più occasioni la questione del contenuto del certificato di destinazione urbanistica.
Un primo indirizzo[8] afferma che in esso devono essere riportate solo le indicazioni che risultano dagli atti conservati dal Comune, senza alcuna valutazione sulla “attualità e efficacia delle prescrizioni relative all’area del richiedente”. In particolare, siffatto orientamento argomenta da tale assunto per escludere che il certificato possa tenere conto della intervenuta decadenza di vincoli relativi all’area che ne forma oggetto, poiché tale giudizio è del tutto estraneo alle sue finalità.
Una diversa opinione si rinviene in altre decisioni della giurisprudenza amministrativa[9], secondo le quali il certificato deve contenere non le prescrizioni “originarie” del piano regolatore e degli strumenti urbanistici, bensì le prescrizioni vigenti al momento del suo rilascio. Invero, non si tratta per l’organo certificante di emettere un giudizio, ma semplicemente di accertare un dato oggettivo e conseguentemente attestare l’esistenza o meno di un certo stato di fatto. Né può sostenersi che ciò sia estraneo alla natura del certificato, atteso che l’indicazione di “tutte le prescrizioni riguardanti l’area interessata” non può per assurdo voler dire non tenere in considerazione tutti i vincoli ad esempio decaduti o quelli invece derivati da leggi (nazionali o regionali) o da atti giuridici successivi. Un argomento testuale a favore di tale orientamento può essere individuato, inoltre, nella disciplina della dichiarazione sostitutiva del certificato di destinazione urbanistica, che, malgrado la sua agilità di contenuto deve comunque attestare la destinazione delle aree in oggetto secondo gli “strumenti urbanistici vigenti o adottati ovvero l’inesistenza di questi ovvero la prescrizione da parte dello strumento urbanistico generale approvato di strumenti attuativi” (art. 18, 4° comma della Legge n. 47 del 1985, oggi art. 30 comma 4° del Testo Unico).
Ebbene, se la funzione del certificato di destinazione urbanistica è sia di tutela della parte acquirente, ma soprattutto di salvaguardia di un primario interesse pubblico (al rispetto del principio della riserva della programmazione territoriale o del bene – territorio in sé), essa potrebbe venire irrimediabilmente lesa dalla condotta spregiudicata di un’amministrazione comunale che non rilasciasse certificazioni conformi al dato reale, rendendo del tutto inutile e vana la previsione legislativa. Il certificato di destinazione urbanistica non è, infatti, una certificazione in senso proprio – ossia “la trascrizione materiale (integrale o parziale) dei dati risultanti da preesistenti atti di certezza” , “unica rappresentazione possibile della realtà considerata”–, ma una certificazione in senso improprio, rientrando tra le attestazioni di risultati che richiedono una preventiva attività di accertamento, “compiuta volta per volta e prima della loro emanazione, da pubbliche autorità o da altri soggetti equiparati, nell’esercizio delle proprie competenze”. Il rilascio del certificato in esame richiede, insomma, da parte dell’Organo competente, l’espressione di un giudizio conclusivo che comunque ammette la prova contraria, che è fondato sull’autorevolezza dell’emittente e che costituisce, in caso di non conformità al dato reale, atto illegittimo.
Non sembra, tuttavia, che competa al Notaio la valutazione della completezza formale del contenuto del certificato di destinazione urbanistica, dovendosi egli limitare, oltre a quanto più innanzi indicato, a constatare semplicemente la sufficienza del contenuto minimo del certificato medesimo e che la dichiarazione della sua vigenza provenga esattamente da soggetti che la norma stessa in esame cura di individuare con precisione.
Invero, l’invalidità (intrinseca e/o estrinseca) del certificato di destinazione urbanistica non può ripercuotersi sull’atto pubblico o sulla scrittura privata autenticata a cui esso viene allegato, non essendo equiparabile “quoad effectum” all’ipotesi eterogenea dell’omessa allegazione del certificato di destinazione urbanistica.
Tuttavia, la indiscriminata parificazione delle ipotesi del rogito a cui sia allegato un certificato di destinazione urbanistica sprovvisto di sottoscrizione e del rogito a cui non sia stato allegato alcun certificato di destinazione urbanistica, oltre a sottovalutare l’eterogeneità delle fattispecie, non sembra tenere conto dell’evoluzione legislativa in materia di modalità redazionali degli atti amministrativi.
Ben diverso è invece il giudizio sulla sufficienza del contenuto minimo del certificato medesimo, sulla circostanza che il documentum sia ascrivibile all’ Ente comunale in relazione alla funzione cui deve assolvere nel rispetto della ratio legislativa. La carenza assoluta di un tale requisito non consentirebbe, infatti,la salvaguardia degli interessi che il legislatore attraverso la norma in oggetto intende esattamente tutelare. Al riguardo, va infatti ricordata l’estrema discrezionalità dei Comuni nel determinare il contenuto di ciascuna certificazione e la difficoltà di una valutazione di completezza di essa.
Il Notaio dovrà, pertanto, verificare l’esatta individuazione del terreno oggetto del certificato di destinazione urbanistica rispetto all’atto al quale andrà allegato. Il legislatore non si è curato di definire normativamente l’ambito di un tale giudizio di conformità. L’identificazione dell’area oggetto dell’atto e del certificato ad esso allegato potrà avvenire, ad esempio, con l’indicazione della descrizione dell’area, dei confini, con l’ubicazione esatta, con l’elenco del foglio di mappa e delle particelle: ciò che conta in concreto è che dall’esame dell’atto e dell’allegato possa aversi comunque, la certezza che il terreno che forma oggetto di entrambi sia, senza dubbio alcuno, il medesimo. Non basta, insomma, la giustezza delle prescrizioni, ma è necessario che esse si riferiscano all’area interessata.
Da qui ed in questi termini discende l’obbligo tassativo della allegazione del documentum: è la “mancanza di allegazione” che determina l’ invalidità dell’atto, non il documentum che, benché contenga le prescrizioni obbligatorie, sia carente di elementi formali-amministrativi, ma che possa essere senza ombra di dubbio imputabile al Comune emittente il certificato.
- ASCRIVIBILITA’ DEL DOCUMENTUM ALL’ ENTE
Invero, è opportuno rammentare che la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che la documentazione dell’attività amministrativa, soprattutto quando essa consista in certificazioni o accertamenti di fatto o nella riproduzione del contenuto di altri atti, non richiede, “ad substantiam”, l’indicazione della persona fisica titolare dell’organo o addirittura la sottoscrizione della stessa, essendo sufficiente la sicura riconducibilità del documento (e, quindi, dell’atto di cui viene riprodotto il contenuto) all’amministrazione (in termini: Cass., 3 marzo 2000, n, 2390), chiarendo, altresì, che l’autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell’atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso documento a chi deve esserne l’autore secondo le norme positive.
Il tutto è confermato ed è in piena sintonia con l’art. 3 del D.L.vo 12 febbraio 1993 n. 39, il quale, prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadisce sul piano positivo l’inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi (in termini: Cass. 7 agosto 1996, n. 7234; Cass. 24 settembre 1997, n. 9394; Cass. 5 maggio 2000, n. 5675; Cass. 24 marzo 2001, n. 4310; 12 luglio 2001, n. 9441).
In base a tali premesse, quindi, non è corretto far discendere (ai sensi dell’art. 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 in relazione all’art. 28 della legge 16 febbraio 1913 n.89) la nullità del contratto avente ad oggetto l’alienazione, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali su terreni dall’allegazione di un certificato di destinazione urbanistica sprovvisto di sottoscrizione da parte del Sindaco o di un funzionario delegato.
Si veda in tal senso la sez. I del T.A.R. Campania, Napoli, che con la sentenza del 10 luglio 2020 n. 3019, espone la teoria della imputabilità soggettiva degli atti, dove la sottoscrizione mancante viene presunta ai fini di assicurarne gli effetti, piuttosto che dichiararne la nullità (strutturale) per l’assenza (pur non essendo individuati dalla norma) di un “elemento essenziale” ex art. 21 septies “Nullità del provvedimento” della legge n. 241/1990 (a seguito della novella legge n. 15/2005).
Sulla scorta di tali principi, qualora possa non dubitarsi della sicura attribuibilità, psichica e giuridica ad un determinato ente, al di là della mera contestazione formale della mancanza di firma, è opportuna la presenza di ulteriori elementi di fatto idonei “a non far dubitare” della riferibilità dell’atto al titolare della competenza.
- TITOLO ASTRATTAMENTE IDONEO
Da questa seppur sommaria analisi della fattispecie de qua, può dedursi come il controllo del Notaio sul documentum – certificato di destinazione urbanistica sia un controllo formale dei requisiti e della classificazione urbanistica del terreno e non di merito; controllo che si sostanzia nella sussistenza, nella sua connessione al terreno oggetto del negozio giuridico, nella allegazione dello stesso all’atto notarile, nonché nella presenza nel predetto atto della c.d. “dichiarazione di vigenza”, ovverosia nella dichiarazione fatta dal disponente che il certificato di destinazione urbanistica riporti le caratteristiche del terreno sito in aree rispetto alle quali non siano intervenute modificazione degli strumenti urbanistici vigenti ( per le quali il legislatore fissa il termine di un anno). Secondo orientamento della Suprema Corte (Cassazione 16/03/1987 n. 2693): “ il titolo che sarebbe idoneo in astratto deve avere rigorosa corrispondenza con il titolo (documentum) realmente idoneo”.
Il titolo – certificato di destinazione urbanistica deve essere idoneo allo scopo suddetto.
Come sostiene autorevole dottrina (MENGONI), un titolo è astrattamente idoneo allorchè in esso non possa rintracciarsi un vizio strutturale della fattispecie, ma solo un difetto, che, attenendo ad un dato estrinseco del negozio, soltanto incide sulla sua funzione.
Si faccia riferimento, ad esempio:
– al legato di cosa altrui ex art. 651 c.c., il quale, mentre non vale ai fini del trasferimento del diritto al legatario, è utile come giusta causa dell’ usucapione abbreviata, la quale costituisce un modo di acquisto predisposto a vantaggio del possessore di buona fede, proprio per sopperire al difetto di titolarità del dante causa;
– alla donazione di bene altrui, che, sebbene nulla, costituisce titolo idoneo ai fini dell’ usucapione abbreviata;
– alla servitù apparente, che integra la nozione di titolo idoneo allorquando il soggetto che si qualifichi come proprietario del fondo servente ( senza esserlo) abbia costituito una servitù in favore del fondo dominante, il cui titolare vanti poi l’acquisto per usucapione della stessa servitù.
Il titolo, inoltre, secondo opinione ampiamente consolidata, può essere rappresentato non solo da un negozio, ma anche da un provvedimento amministrativo o giurisdizionale.
- “DEPOSITO DOCUMENTUM STORICO”
CHE CERTIFICHI L’ IDONEITA’ DEL TITOLO ALLEGATO IN CUI ERANO ESATTAMENTE RIPORTATI I DATI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DELLO SCOPO
Preso atto della testualità dell’articolo 30 del D.P.R. 380/2001 (di cui innanzi) relativamente alla allegazione del c.d.u., rilevata la non simmetria tra mancata allegazione ed allegazione di documento carente, considerata la impossibilità per il giurista di operare una interpretazione di stampo analogico si ritiene corretta la seguente impostazione.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, nell’ipotesi in cui venga allegato ad un atto traslativo di un terreno un c.d.u. carente di qualche elemento che non privi la ascrivibilità dello stesso all’ Ente-Comune e contenente i prescritti riferimenti urbanistici, si valuta pertanto conveniente procedere alla redazione un atto in cui il Notaio riceva in deposito il “c.d.u. storico” in cui siano riportati esattamente e dettagliatamente le stesse prescrizioni urbanistiche di cui al precedente (documentum) c.d.u. già allegato al rogito notarile.
Non riteniamo che ricorrano i presupposti di una ripetizione di consenso, in quanto il consenso è già stato regolarmente manifestato, né quelli di un atto di conferma o integrazione di cui al comma 4-bis dell’art. 30 del D.P.R. 380/2001, in quanto già sono contenuti nel rogito notarile di trasferimento gli elementi:
- della allegazione del certificato di destinazione urbanistica come documentum imputabile all’ Ente- comune e contenente l’esatta prescrizione urbanistica del terreno oggetto di trasferimento;
- della circostanza che lo stesso d.u. non sia scaduto, ovvero sia rilasciato nell’anno;
- della c.d. “dichiarazione di vigenza”
requisiti tutti che, in perfetta analogia col disposto e con la ratio legislativa, rendono l’atto perfettamente valido.
In breve sintesi, l’atto di deposito del “c.d.u. storico” ha la funzione di ribadire che le prescrizioni urbanistiche contenute nel “documentum carente” allegato siano esatte ed attribuibili senza ombra di dubbio all’ ente comunale competente, nonché, in ossequio alla funzione antiprocessualistica del Notaio, lo stesso dovrà essere annotato a margine dell’atto di trasferimento a cui era stato allegato il c.d.u. carente di sottoscrizione.
[1] De NOVA, Gentili
[2] Santarcangelo, Forma e clausole degli atti notarili
[3] Trabucchi, Istituzione di diritto civile
[4] A. LUMINOSO Contrattazione immobiliare e disciplina urbanistica op. cit. p. 998, definisce la nullità
disciplinata dalla disposizione in esame quale assorbente gli usuali rimedi contrattuali e ne sottolinea
la rigidità ed il rigore. In senso analogo, G. SANTARCANGELO Condono edilizio, op. cit. p.
- Sul punto diffusamente, G. CASU N. RAITI Condono edilizio e attività negoziale Quaderno 1
- cit., p. 113.
[5] G. BARALIS P. FERRERO D. PODETTI Prime considerazioni sulla commerciabilità degli immobili dopo
la l.28 febbraio 1985 n. 47 op. cit. , p. 567; G. SANTARCANGELO Le nullità nella legge 28 febbraio
1985, n. 47 casi e questioni, op. cit. ,p. 148.
[6] G. CASU L’art. 30 del Testo Unico, op. cit.; nello stesso senso, L. FERRONI Le nullità negoziali di
diritto comune, speciale e virtuali Milano, 1998, p. 418. In giurisprudenza Cass. 3 luglio 1990 n.
6786 in Vita Not. 1990, p. 247, secondo la quale la nullità di ordine formale è diretta a consentire
agli organi preposti la prevenzione e la repressione delle lottizzazioni abusive.
[7] Cass. Ss.uu. 28 novembre 2001 in Foro it. 2002, II, p. 449, con nota di C. GARUFI; in Urbanistica
e Appalti 2002, n. 4 p. 428; in Urbanistica e Appalti 2002, n. 6 p. 729 con nota di E. FIORE; in
Cass. Pen. 2002, p. 2016 con nota di M. GAMBARDELLA Lottizzazione abusiva e disapplicazione
dell’autorizzazione amministrativa.
[8] T.A.R. Lazio 13 ottobre 1987 n. 770 in Foro amm. 1988, p. 644. Nello stesso senso la decisione
del Consiglio di Stato sez. IV del 17 gennaio 1994, n. 26 in Riv. Giur. Urb. 1995, p. 155.
[9] Cons. Stato sez. V 27 settembre 1991, n. 1186 in Riv. Giur. Edil. 1992, I, p. 196 nonché T.A.R.
Lazio 31 maggio 1990, n. 542, in Riv. Giur. Edil. 1991, I, p. 173.