Cassazione, sentenza 2 marzo 2015, n. 4162, sez. II civile
SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – DISPOSIZIONI GENERALI – RINUNZIA ALL’EREDITÀ – Simulazione – Configurabilità – Esclusione – Fondamento.
La rinunzia all’eredità è un negozio unilaterale non recettizio, sicché non può configurarsene la simulazione, essendo impossibile l’accordo tra dichiarante e destinatario, richiesto dall’art. 1414, terzo comma, cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 1414
Massime precedenti Conformi: N. 1474 del 1969