Cassazione, sentenza 14 ottobre 2014, n. 21687, sez. II civile
SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – DISPOSIZIONI GENERALI – ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ – DIRITTO DI ACCETTAZIONE – PRESCRIZIONE – Termine previsto dall’art. 480 cod. civ. – Pendenza del giudizio di accertamento del destinatario dell’istituzione di erede – Rilevanza ai fini della decorrenza della prescrizione – Esclusione – Fondamento.
In tema di accettazione dell’eredità, la pendenza di un giudizio volto all’accertamento del soggetto destinatario dell’istituzione di erede, sulla base della ricostruzione della volontà testamentaria, non rileva, in quanto impedimento di mero fatto, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione di cui all’art. 480 cod. civ., trattandosi di diritto di natura potestativa, per il quale non operano gli atti interruttivi della prescrizione e che è soggetto unicamente alle ordinarie cause di sospensione ed agli impedimenti legali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480, Cod. Civ. art. 2935
Massime precedenti Vedi: N. 2202 del 2004, N. 8776 del 2013
Fonte: CNN Notizie (Consiglio Nazionale del Notariato)