*Cassazione, sentenza 3 dicembre 2014, n. 25560, sez. 5 civile
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) – IMPOSTA DI REGISTRO – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE – Acquisto di un fabbricato rurale – Acquirente che non eserciti attività agricola – Perdita del carattere rurale – Inapplicabilità del regime agevolato.
Ai fini della determinazione dell’imposta di registro, non può tenersi conto dell’originario carattere rurale del fabbricato qualora l’acquirente non eserciti un’attività agricola, sicché, in conseguenza della carenza, da parte sua, dei requisiti soggettivi, il bene perda, al momento della vendita, le caratteristiche di ruralità.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9 com. 3, Legge 26/02/1994 num. 133.
Massime precedenti Vedi: N. 18377 del 2012
Fonte: CNN Notizie (Consiglio Nazionale del Notariato)