TRUST

*Cassazione, sentenza 22 ottobre 2014, n. 22454, sez. II civile

Il potere esercitato dal trustee sui beni conferiti in trust non è quel diritto di godere e disporre dei beni stessi in modo pieno ed esclusivo in cui si sostanzia il diritto di proprietà secondo la nota definizione dell’art. 832 del c. c.; si tratta piuttosto di una situazione reale di proprietà finalizzata e funzionale che si esercita su di un patrimonio separato ed autonomo, patrimonio che è vincolato dal programma fiduciario che il trustee ha l’obbligo di perseguire e che sembra senz’ altro riconducibile al concetto generale di possesso penalmente rilevante di cui all’art. 646 del c. p.; la violazione di questo vincolo funzionale e la destinazione, peraltro, di beni conferiti in trust a finalità proprie del trustee e/o comunque finalità diverse da quelle per realizzare le quali il trust è stato istituito concreta quella interversione del possesso in proprietà che costituisce l’essenza del delitto di cui all’art. 646 del c. p..

Fonte: CNN Notizie (Consiglio Nazionale del Notariato)

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