*Cassazione, sentenza 4 novembre 2015, n. 22565, sez. I civile
SOCIETÀ – DI CAPITALI – SOCIETÀ COOPERATIVE – IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA) – Cooperative edilizie – Cessione della partecipazione sociale – Applicazione dell’art. 2932 c.c. – Presupposti.
In tema di società cooperativa, il cui oggetto sociale sia la costruzione e l’assegnazione di alloggi ai soci, la domanda ai sensi dell’art. 2932 c.c. di esecuzione specifica dell’obbligo di trasferimento dell’immobile postula la preliminare acquisizione dello “status” di socio da parte del promittente assegnatario, consacrato nell’atto costitutivo della società, e la successiva attività attuativa, consistente nella verifica della realizzazione dei presupposti concreti per l’assegnazione, nonché nella individuazione dell’alloggio e del corrispettivo. Tale ultima attività può tradursi in concreto, nei confronti di un nuovo socio, nella “prenotazione” dell’immobile da parte sua, ovvero nella stipula di un preliminare con il quale la cooperativa prometta al socio subentrante il trasferimento di una delle unità immobiliari realizzate.