COMODATO ED OPPONIBILITA’ AL TERZO ACQUIRENTE

COMODATO

* Cassazione, sentenza 18 gennaio 2016, n. 664, sez. III civile

CONTRATTI – COMODATOOpponibilità al terzo acquirente – Limiti.

 

Il contratto di comodato, posto in essere dall’alienante di un bene, in un periodo precedente alla vendita dello stesso, non è opponibile al terzo acquirente. Colui che acquista, a titolo particolare, un bene, già dato in comodato dall’alienante, infatti, non deve subire alcun pregiudizio in ragione dell’esistenza di tale contratto e ha il diritto di chiedere la cessazione del godimento del bene da parte del comodatario, al fine di conseguirne la piena disponibilità.

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