TRUST E IMPOSTE

* Cassazione, sentenza 18 dicembre 2015, n. 25478, Sez. V

Trust istituito nell’anno 2001 seguito da un trasferimento di beni nell’anno 2005 – imposta di registro – imposte ipotecaria e catastale – misura proporzionale – non sussiste

 

Ove il trust in concreto si presenti come trust liberale, con il quale si dispone di assetti familiari in beneficio di terzi (i figli), è illogico affermare applicabile l’imposta sul trasferimento (ipotecaria e catastale) già al momento della sua istituzione. Non a tale momento è correlabile il trasferimento definitivo di ricchezza che in effetti rileva quale indice di capacità contributiva. Il contrario potrebbe essere affermato solo a patto di una totalmente diversa ricostruzione del fenomeno, secondo lo schema, cioè, della sostituzione d’imposta, stante che in questa prospettiva il trustee verrebbe a trovarsi nella posizione di sostituto d’imposta del beneficiario a tutti gli effetti di legge. A sostenere tale schema osta la mancanza di un adeguato supporto normativo, atteso che la sostituzione d’imposta è fattispecie eccezionale e, come tale, dovrebbe essere esplicitamente prevista per legge. Ne consegue che la costituzione di un trust va considerata estranea al presupposto dell’imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, sia essa l’imposta di registro sia essa l’imposta ipotecaria o l’imposta catastale, mancando l’elemento fondamentale dell’attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario. Quanto alle imposte ipotecaria e catastale, l’atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo), postula l’applicazione di dette imposte in misura fissa.

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