*Cassazione, sentenza 12 marzo 2015, n. 5015, Sez. VI – 5
Imposta di registro – agevolazione prima casa – mancato trasferimento della residenza nei diciotto mesi – ristrutturazione immobile – forza maggiore – non sussiste
La realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, il cui mancato assolvimento comporta la decadenza dell’agevolazione, salvo, tuttavia, che ricorra un’ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore. Non integra l’evento inevitabile ed imprevedibile la mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato. Il principio va applicato anche nell’ipotesi in cui l’immobile è stato sottoposto a lavori di straordinaria manutenzione.
Fonte: CNN Notizie (Consiglio Nazionale del Notariato)