*Cassazione, Ordinanza 12 marzo 2015 n. 5016, Sez. VI – 5
Imposta di registro ipotecaria e catastale – responsabilità notaio
La notificazione di un avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa ad una compravendita registrata telematicamente dal notaio rogante, che in tale veste abbia provveduto all’autoliquidazione e al relativo versamento, vale solo a costituirlo responsabile dell’imposta, tenuto all’integrazione del versamento, e non anche ad incidere sul principio di cui all’ art. 57 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 in base al quale i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali dell’atto di compravendita. Principio, questo, destinato a rimanere fermo anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento.
Fonte: CNN Notizie (Consiglio Nazionale del Notariato)