Cassazione, sentenza 12 febbraio 2020, n. 5507, sez. III penale
L’attività edificatoria realizzata in violazione del vincolo cimiteriale previsto dall’art 338 R.d. 27 luglio 1934, n. 1265, che prescrive l’inedificabilità assoluta nel raggio di duecento metri dal perimetro dei cimiteri, configura il reato di lottizzazione abusiva indipendentemente dal recepimento della stessa negli strumenti urbanistici, in quanto tale vincolo presenta una diretta incidenza sull’assetto del territorio.
(Fattispecie relativa alla realizzazione di diversi fabbricati ad uso civile abitazione, garage e esercizi commerciali in violazione della fascia di rispetto cimiteriale).