MANCATA TARDIVA O INVALIDA INDICAZIONE DEL TERZO NEL CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE

*Cassazione, 2 marzo 2015, n. 4169 

La sentenza interviene sul termine utile per la nomina del terzo nel contratto per persona da nominare, individuando il momento entro il quale si determina il consolidamento degli effetti del contratto in favore dell’eletto, anziché in capo all’originale contraente. Perché ciò avvenga, secondo la Corte di Cassazione in esame, è necessario che la dichiarazione di nomina intervenga in base agli artt. 1402 e 1405 c.c.:

  • entro il termine legale dei tre giorni dalla stipulazione;
  • oppure al più tardi entro quello convenzionalmente stabilito dalle parti, che può coincidere con la stipula dell’atto definitivo;
  • ancora al momento della domanda ex art. art. 2932 c.c. , quando, non essendo intervenuta l’altra parte in sede di stipula del contratto definitivo, non sia stato possibile sciogliere la riserva di nomina del terzo.
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