SOCIETA’ DI PERSONE COMPOSTA DI DUE SOCI, MORTE DEL SOCIO E APPLICABILITA’ DELL’ ART. 2284 C.C.

Il commento a Sentenza pubblicato dal CNN,  a firma di A. Ruotolo e Daniela Boggiali, evidenzia i due orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che si presentano all’ interprete del diritto nella fattispecie in esame:

a) scioglimento della società che si verifica nel momento stesso della morte dell’ altro socio, operando poi la (eventuale) successiva ricostituzione della pluralità dei soci nel termine semestrale previsto dalla legge, come condizione risolutiva dell’ avvenuto scioglimento (così FERRI);

b) la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine semestrale come condicio iuris, priva di efficacia retroattiva, sicchè, in difetto di ricostituzione della pluralità dei soci, lo scioglimento della società si produce alla scadenza del semestre ex art. 2272 n.4 c.c., inquadrando detta ipotesi in una fattispecie a formazione progressiva (così ex multis Cass. 1082/2009, 5809/2001).

L’ analisi si articola sulla interpretazione correlata degli artt. 2272 e 2284 c.c., evidenziando come la Suprema Corte arriva a chiarire nel caso de quo che il socio superstite poteva legittimamente deliberare la messa in liquidazione della società.

18.06.18

Società di persone composta di due soci, morte del socio e applicabilità dell’art. 2284 c.c. (Cass. ord. 16 aprile 2018, n. 9346)

La Corte di Cassazione, sez. VI civile, con l’ordinanza 16 aprile 2018, n. 9346, affronta la questione dell’applicabilità dell’art. 2284, c.c. – che impone ai soci superstiti di liquidare la quota agli eredi, a meno che non preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli stessi eredi, se questi vi consentono – all’ipotesi di società composta di due soli soci e, conseguentemente, del rapporto fra tale disposizione e l’art. 2272, n. 4), c.c., per il quale problema del coordinamento della citata disposizione con l’art. 2272 c.c., n. 4, alla stregua del quale la società si scioglie se viene a mancare la pluralità dei soci, quando nel termine di sei mesi essa non è ricostituita.

Sul punto, la Suprema Corte richiama i due contrapposti orientamenti.

Il primo, di matrice dottrinaria e minoritario, esclude che l’art. 2284, c.c., possa trovare applicazione nel caso di società costituita da due soli soci, con la conseguenza che il socio superstite non potrebbe, quindi, optare né per la liquidazione della quota del socio defunto, né per lo scioglimento volontario della società. Si afferma, infatti, che nella fattispecie in esame lo scioglimento della società si verifica nel momento stesso della morte dell’altro socio, operando poi la (eventuale) successiva ricostituzione della pluralità dei soci, nel termine semestrale previsto dalla legge, come condizione risolutiva dell’avvenuto scioglimento; il tutto con efficacia ex tunc. Scioltasi immediatamente la società a causa della sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, il socio superstite, oltre a vedersi limitati i propri poteri ai soli affari urgenti (ex art. 2274 c.c.), non avrebbe la possibilità di procedere alla liquidazione della quota del socio defunto, né di decidere, nell’arco temporale del termine semestrale, lo scioglimento generale della società, così come previsto dall’art. 2284 c.c., per il semplice motivo che la società risulterebbe ormai già sciolta di diritto (in tal senso, in dottrina, ad esempio, Ferri, Le società, in Tratt. Vassalli, Torino, 1971, 250 ss.).

Il secondo orientamento trova invece tradizionale accoglimento nella giurisprudenza di legittimità: la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine semestrale va qualificata come conditio iuris, priva di efficacia retroattiva, sicché, in difetto di ricostituzione della pluralità dei soci, lo scioglimento della società si produce alla scadenza del semestre di cui all’art. 2272 c.c., n. 4), mentre, in pendenza di detto termine, il socio superstite, oltre ad optare per la ricostituzione, può avvalersi della scelta tra le diverse soluzioni contemplate dall’art. 2284 c.c. Lo scioglimento ex art. 2272, n. 4), c.c. è una tipica fattispecie a formazione progressiva costituita da due elementi: la morte dell’(unico) altro socio e la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi dalla sua morte. Non è, pertanto, la sola morte dell’altro socio a determinare lo scioglimento della società, bensì la sua morte quando seguita poi dalla mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine semestrale (in tal senso la pronuncia in rassegna richiama Cass. 18 giugno 1956, n. 2164, in Foro it., 1957, I, 615; Cass. 22 giugno 1963 n. 2899, in Giur. it., 1964, I, 1, 312; Cass. 7 maggio 1974, n. 1278, in Riv. not., 1974, 1401; 16 luglio 1976, n. 2812, in Giust. Civ., 1977, I, 1779; Cass. 22 dicembre 1978, n. 6156, in Giur. comm., 1979, II, 179; Cass. 16 febbraio 1981, n. 936, in Riv. not., 1981, 683; Cass. 6 febbraio 1984, n. 905, in Riv. Not., 1985, p.1309; Cass. 11 aprile 1995, n. 4169, in Giur. It., 1996, 806, ove si sottolinea come l’ipotesi di un immediato scioglimento della società andrebbe anche contro uno dei principi posti a fondamento della normativa in materia societaria, che è “quello di tutelare l’impresa gestita dalla società, consentendo il più possibile che siano conservate l’organizzazione, la possibilità di produrre reddito e la continuità economica che ne costituisce l’oggetto”; Cass. 19 aprile 2001, n. 5809, in Società, 2001, 929, in cui si precisa che anche nella società di persone composta da due soli soci, ove la morte di uno di essi determini il venir meno della pluralità dei soci, lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto si verifica alla data del suo decesso, mentre i suoi eredi acquistano contestualmente il diritto alla liquidazione della quota secondo i criteri fissati dall’art. 2289 c.c., vale a dire un diritto di credito ad una somma di denaro equivalente al valore della quota del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento; Cass. 11 maggio 2009, n. 10802, in Guida dir., 26, 2009, 58).

Nel caso all’esame della Suprema Corte, l’erede di uno dei due soci di una società in nome collettivo aveva domandato la liquidazione della quota del socio deceduto ai sensi dell’art. 2289, c.c., domanda rigettata, in quanto il socio superstite, esercitando una delle opzioni consentitegli dall’art. 2284, c.c., aveva deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, con la conseguenza che l’erede avrebbe avuto diritto a tale liquidazione solo nell’ambito del procedimento di liquidazione della società.

Per la Cassazione, che conferma il proprio costante orientamento, il socio superstite poteva legittimamente deliberare la messa in liquidazione della società, sicché l’erede dell’altro socio defunto non poteva esser immediatamente soddisfatto, a lui spettando la quota di liquidazione che ne sia o sarà derivata all’esito del procedimento di liquidazione.

 

Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali

23 maggio 2018 

Il commento a Sentenza pubblicato dal CNN,  a firma di A. Ruotolo e Daniela Boggiali, evidenzia i due orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che si presentano all’ interprete del diritto nella fattispecie in esame:

a) scioglimento della società che si verifica nel momento stesso della morte dell’ altro socio, operando poi la (eventuale) successiva ricostituzione della pluralità dei soci nel termine semestrale previsto dalla legge, come condizione risolutiva dell’ avvenuto scioglimento (così FERRI);

b) la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine semestrale come condicio iuris, priva di efficacia retroattiva, sicchè, in difetto di ricostituzione della pluralità dei soci, lo scioglimento della società si produce alla scadenza del semestre ex art. 2272 n.4 c.c., inquadrando detta ipotesi in una fattispecie a formazione progressiva (così ex multis Cass. 1082/2009, 5809/2001).

L’ analisi si articola sulla interpretazione correlata degli artt. 2272 e 2284 c.c., evidenziando come la Suprema Corte arriva a chiarire nel caso de quo che il socio superstite poteva legittimamente deliberare la messa in liquidazione della società.

18.06.18

Società di persone composta di due soci, morte del socio e applicabilità dell’art. 2284 c.c. (Cass. ord. 16 aprile 2018, n. 9346)

La Corte di Cassazione, sez. VI civile, con l’ordinanza 16 aprile 2018, n. 9346, affronta la questione dell’applicabilità dell’art. 2284, c.c. – che impone ai soci superstiti di liquidare la quota agli eredi, a meno che non preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli stessi eredi, se questi vi consentono – all’ipotesi di società composta di due soli soci e, conseguentemente, del rapporto fra tale disposizione e l’art. 2272, n. 4), c.c., per il quale problema del coordinamento della citata disposizione con l’art. 2272 c.c., n. 4, alla stregua del quale la società si scioglie se viene a mancare la pluralità dei soci, quando nel termine di sei mesi essa non è ricostituita.

Sul punto, la Suprema Corte richiama i due contrapposti orientamenti.

Il primo, di matrice dottrinaria e minoritario, esclude che l’art. 2284, c.c., possa trovare applicazione nel caso di società costituita da due soli soci, con la conseguenza che il socio superstite non potrebbe, quindi, optare né per la liquidazione della quota del socio defunto, né per lo scioglimento volontario della società. Si afferma, infatti, che nella fattispecie in esame lo scioglimento della società si verifica nel momento stesso della morte dell’altro socio, operando poi la (eventuale) successiva ricostituzione della pluralità dei soci, nel termine semestrale previsto dalla legge, come condizione risolutiva dell’avvenuto scioglimento; il tutto con efficacia ex tunc. Scioltasi immediatamente la società a causa della sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, il socio superstite, oltre a vedersi limitati i propri poteri ai soli affari urgenti (ex art. 2274 c.c.), non avrebbe la possibilità di procedere alla liquidazione della quota del socio defunto, né di decidere, nell’arco temporale del termine semestrale, lo scioglimento generale della società, così come previsto dall’art. 2284 c.c., per il semplice motivo che la società risulterebbe ormai già sciolta di diritto (in tal senso, in dottrina, ad esempio, Ferri, Le società, in Tratt. Vassalli, Torino, 1971, 250 ss.).

Il secondo orientamento trova invece tradizionale accoglimento nella giurisprudenza di legittimità: la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine semestrale va qualificata come conditio iuris, priva di efficacia retroattiva, sicché, in difetto di ricostituzione della pluralità dei soci, lo scioglimento della società si produce alla scadenza del semestre di cui all’art. 2272 c.c., n. 4), mentre, in pendenza di detto termine, il socio superstite, oltre ad optare per la ricostituzione, può avvalersi della scelta tra le diverse soluzioni contemplate dall’art. 2284 c.c. Lo scioglimento ex art. 2272, n. 4), c.c. è una tipica fattispecie a formazione progressiva costituita da due elementi: la morte dell’(unico) altro socio e la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi dalla sua morte. Non è, pertanto, la sola morte dell’altro socio a determinare lo scioglimento della società, bensì la sua morte quando seguita poi dalla mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine semestrale (in tal senso la pronuncia in rassegna richiama Cass. 18 giugno 1956, n. 2164, in Foro it., 1957, I, 615; Cass. 22 giugno 1963 n. 2899, in Giur. it., 1964, I, 1, 312; Cass. 7 maggio 1974, n. 1278, in Riv. not., 1974, 1401; 16 luglio 1976, n. 2812, in Giust. Civ., 1977, I, 1779; Cass. 22 dicembre 1978, n. 6156, in Giur. comm., 1979, II, 179; Cass. 16 febbraio 1981, n. 936, in Riv. not., 1981, 683; Cass. 6 febbraio 1984, n. 905, in Riv. Not., 1985, p.1309; Cass. 11 aprile 1995, n. 4169, in Giur. It., 1996, 806, ove si sottolinea come l’ipotesi di un immediato scioglimento della società andrebbe anche contro uno dei principi posti a fondamento della normativa in materia societaria, che è “quello di tutelare l’impresa gestita dalla società, consentendo il più possibile che siano conservate l’organizzazione, la possibilità di produrre reddito e la continuità economica che ne costituisce l’oggetto”; Cass. 19 aprile 2001, n. 5809, in Società, 2001, 929, in cui si precisa che anche nella società di persone composta da due soli soci, ove la morte di uno di essi determini il venir meno della pluralità dei soci, lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto si verifica alla data del suo decesso, mentre i suoi eredi acquistano contestualmente il diritto alla liquidazione della quota secondo i criteri fissati dall’art. 2289 c.c., vale a dire un diritto di credito ad una somma di denaro equivalente al valore della quota del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento; Cass. 11 maggio 2009, n. 10802, in Guida dir., 26, 2009, 58).

Nel caso all’esame della Suprema Corte, l’erede di uno dei due soci di una società in nome collettivo aveva domandato la liquidazione della quota del socio deceduto ai sensi dell’art. 2289, c.c., domanda rigettata, in quanto il socio superstite, esercitando una delle opzioni consentitegli dall’art. 2284, c.c., aveva deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, con la conseguenza che l’erede avrebbe avuto diritto a tale liquidazione solo nell’ambito del procedimento di liquidazione della società.

Per la Cassazione, che conferma il proprio costante orientamento, il socio superstite poteva legittimamente deliberare la messa in liquidazione della società, sicché l’erede dell’altro socio defunto non poteva esser immediatamente soddisfatto, a lui spettando la quota di liquidazione che ne sia o sarà derivata all’esito del procedimento di liquidazione.

 

Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali

23 maggio 2018